Sentenza n. 4973/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte; - ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all''adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alfatech S.p.A. il 7/2/2023: - del Decreto del Direttore Generale dell''Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti qui impugnati, ove occorresse, anche unitamente all''atto applicativo sopra indicato e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti regionali di riparto, a carico dell'impresa fornitrice, degli oneri derivanti dal superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni presupposti
Esito
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui la Regione Piemonte e, con motivi aggiunti, la Regione Veneto hanno attuato il meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, contestando anche i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Il testo non riporta il dettaglio delle singole censure di legittimità. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura legislativa di riduzione al 25 per cento degli importi dovuti e di avere adempiuto alle conseguenti obbligazioni pecuniarie, chiedendo la definizione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha distinto le sorti del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti. Quanto al ricorso introduttivo, ha ritenuto non integrata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, perché non era stato depositato l'attestato della Regione Piemonte relativo all'avvenuto pagamento della somma decurtata. Tuttavia, dalla dichiarazione della ricorrente di adesione alla procedura e di adempimento delle obbligazioni pecuniarie ha desunto, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto ai motivi aggiunti contro il provvedimento della Regione Veneto, il TAR ha ritenuto integrati i presupposti della cessazione della materia del contendere, sulla base della dichiarazione regionale relativa alla comunicazione alla segreteria del TAR dell'avvenuto pagamento della somma decurtata dalla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il relativo meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali [...], con compensazione delle spese di lite.
La cessazione legale della materia del contendere richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
La disposizione è stata ritenuta applicabile ai motivi aggiunti, con cessazione della materia del contendere in presenza degli adempimenti richiesti dalla procedura e della comunicazione regionale dell'avvenuto pagamento.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Il comportamento processuale della parte e i fatti sopravvenuti possono dimostrare la perdita dell'interesse alla decisione, anche quando non siano integrati tutti i presupposti per la cessazione legale della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione legale della materia del contendere prevista da una disciplina speciale si perfeziona solo quando ricorrono cumulativamente tutti gli adempimenti richiesti dalla legge, incluso, ove previsto, l'attestato dell'amministrazione competente sull'avvenuto pagamento; la sola dichiarazione della parte privata non è sufficiente.
- Quando la parte dichiara di avere aderito a una procedura sopravvenuta e di avere adempiuto alle obbligazioni economiche conseguenti, il giudice può desumere dal comportamento processuale e dai fatti sopravvenuti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche se non è integrata la specifica fattispecie legislativa di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., mentre la cessazione della materia del contendere presuppone il perfezionamento della fattispecie sostanziale e processuale prevista dalla disciplina applicabile.
- In presenza di una controversia definita da sopravvenienze normative e da una procedura legislativa di pagamento agevolato, il giudice può compensare integralmente le spese qualora sussistano giustificati motivi legati alla peculiarità della controversia.
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