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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14814/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nullità dell'ordinanza per inosservanza o errata applicazione delle norme relative alla celebrazione del processo in assenza (art. 6 CEDU, art. 111 Cost., artt. 125, 420-bis, 420-ter, 629-bis c.p.p.), con contestazione della dichiarazione di assenza dell'imputato nonostante fosse già ristretto in carcere prima dell'udienza; dedotta mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, rilevando che la nomina del difensore di fiducia era anteriore e che lo stesso difensore aveva rinunciato al mandato solo nel 2023 e aveva dichiarato di non avere contatti con l'assistito

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che per procedere in assenza sia necessaria la concreta, effettiva conoscenza da parte dell'imputato della pendenza del processo; però, nel caso di specie, dagli atti risultava che l'imputato era stato assistito da un difensore di fiducia per un lungo periodo (anche durante il giudizio di primo grado) e che il difensore aveva partecipato alle udienze senza eccepire la mancata vocatio, con rinuncia al mandato solo il 20/06/2023. Tale quadro è stato ritenuto idoneo a integrare concreti indici di conoscenza del processo da parte dell'imputato. È stato inoltre richiamato il rilievo della normativa modificata (d.lgs. n.150/2022) che pone tra i fattori da valutare la nomina del difensore, le modalità di notificazione e ogni altra circostanza rilevante. Per queste ragioni il motivo non è stato ritenuto idoneo e il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiama il principio del giusto processo e la garanzia della partecipazione dell'imputato; è utilizzata come parametro per valutare se la celebrazione in assenza sia compatibile con le garanzie della difesa

  • Costituzione, art. 111

    Rilevanza del diritto a un equo processo e alla completezza delle garanzie difensive; richiamo a un'interpretazione che impedisca procedimenti in assenza senza effettiva conoscenza

  • Codice di procedura penale, art. 125

    Norma richiamata nel contesto delle regole di costituzione delle parti e dei relativi adempimenti procedurali

  • Codice di procedura penale, art. 420-bis

    Stabilisce i presupposti per procedere in assenza dell'imputato e indica una serie di indici (notificazioni, atti compiuti dall'imputato, nomina del difensore, ecc.) che il giudice deve valutare per accertare l'effettiva conoscenza del procedimento; la Corte sottolinea che la nomina del difensore è solo uno degli elementi da valutare e non genera di per sé una presunzione assoluta di conoscenza

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter

    Riguarda la dichiarazione di assenza e i relativi effetti; interpretato in combinato disposto con l'art. 420-bis nella valutazione della correttezza della declaratoria di assenza

  • Codice di procedura penale, art. 629-bis

    Norma richiamata in relazione all'istanza di rescissione proposta; contestazione di provvedimenti esecutivi e/o connessi alla pendenza processuale

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Usato per la condanna alle spese processuali e alle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e alla somma di euro 3.000

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 420-bis c.p.p.)

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha esplicitato che il giudice, per ritenere che l'assenza sia volontaria e consapevole, deve tener conto di molteplici elementi (modalità di notificazione, atti compiuti dall'imputato, nomina del difensore, ogni altra circostanza rilevante). La Corte interpreta la norma nel senso che la nomina del difensore è uno degli indici e non una prova automatica di conoscenza

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 23948/2019, Ismail)

    Principio secondo il quale è necessaria la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium e che gli indici previsti dall'art. 420-bis devono essere effettivi e concreti; la Corte richiama questo orientamento quale parametro interpretativo

  • Decisione Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024 (El Abbasi Tarek)

    Pronuncia citata per distinguere il caso in esame: nella pronuncia citata l'elezione di domicilio presso il difensore e l'assenza di partecipazione del difensore al processo indicavano carenza di rapporti concreti; qui invece si è ritenuto che il lungo rapporto con il difensore costituisse indice di conoscenza

  • Corte Costituzionale, sent. n. 192 del 2023

    Rilevata la necessità di «ragionevoli sforzi» da parte delle autorità per rintracciare l'imputato e fornire indizi precisi e oggettivi di avvenuta informazione sul processo prima di procedere in assenza

Massime di principio

  • Per procedere legittimamente in assenza dell'imputato occorre provare la sua effettiva conoscenza della pendenza del procedimento; non è sufficiente la sola nomina formale di un difensore di fiducia
  • La nomina del difensore è uno degli elementi da valutare ma richiede che sia dimostrabile un rapporto processuale concreto e continuativo tra imputato e difensore, tale da consentire di ritenere che l'imputato fosse informato
  • Lo stato di detenzione dell'imputato deve essere considerato con attenzione: se l'imputato è ristretto, le autorità devono fare ragionevoli sforzi per notificare e informare, e non si può presumere automaticamente che l'omessa comunicazione sia colpa dell'imputato
  • Il giudice deve motivare in modo congruo e specifico perché ritiene che dalla nomina del difensore o da altri indici risulti la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare tempestivamente lo stato detentivo, i mancati contatti con il difensore, e ogni elemento che dimostri l'assenza di effettiva conoscenza, mentre l'autorità giudiziaria deve registrare i concreti tentativi di informazione

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