Cassazione Penale, Ordinanza n. 08678/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentato furto, contestando con tre motivi: 1) l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta e l'offesa fossero di minima rilevanza; 2) l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 c.p., motivo che la Corte di cassazione qualifica però come nuovo, non dedotto in appello; 3) l'erronea quantificazione della pena ex art. 133 c.p., ritenendo eccessivo il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché la sentenza impugnata aveva già valorizzato correttamente gli indici della condotta e dell'offesa per escludere la particolare tenuità; il secondo perché non proponibile per la prima volta in cassazione; il terzo perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo, senza necessità di una motivazione specifica ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il tentato furto è quindi rimasta ferma. La Corte ha escluso la configurabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha dichiarato non esaminabile in sede di legittimità la doglianza sull'aggravante perché nuova rispetto all'appello, e ha ritenuto immune da censure la motivazione sulla pena poiché contenuta entro valori non eccedenti la media edittale.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale base del tentativo punibile per il reato contestato
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto oggetto di contestazione
art. 625 n. 4 c.p.
aggravante contestata nel ricorso, ritenuta però motivo nuovo e quindi non scrutinabile in cassazione
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento
art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena; motivazione specifica necessaria solo per pene prossime al massimo o superiori alla media edittale
art. 62-bis c.p.
non citato
art. 125 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
art. 606 c.p.p.
implicito riferimento ai limiti del giudizio di legittimità e ai motivi deducibili in cassazione
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone la contestuale presenza di due condizioni: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; il giudice deve valutarle attraverso gli indici delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità non sono deducibili questioni che non siano state previamente prospettate con i motivi di appello, perché la loro introduzione per la prima volta in cassazione determinerebbe un inevitabile difetto di motivazione sul punto non esaminato dal giudice di merito.
- La censura sulla quantificazione della pena è scrutinabile solo se la pena sia stata determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media; quando la pena è contenuta nella fascia media o prossima al minimo, la motivazione del giudice di merito può essere sintetica e la scelta è sostanzialmente insindacabile in cassazione.
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