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Sentenza

Sentenza n. 3376/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento con cui è stato comunicato – mediante pubblicazione su portale In.PA visibile nella pagina personale disponibile su sito FormezConcorsismart.it in data 28.10.2025 – l’esito della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti (Codice 02), svoltasi in data 24/10/2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 20,875/30 ed è stata dichiarata “Total Score: 20,875 Exam Result: FAILED” Minimum Score: 21 Correct: 29 Wrong: 6 Unanswered: 5; ove e per quanto possa occorrere se lesivi - del Bando di gara nella per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria; - del questionario sottoposto alla ricorrente in occasione della prova scritta sostenuta alla data del 24.10.2025; - del verbale, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale, in riferimento al quesito n. 4, la Commissione esaminatrice ha individuato quale unica opzione di risposta corretta l’opzione A) ovvero “pari a 0”; - del verbale, di cui si ignorano gli estremi ed i contenuti di dettaglio, con il quale, in riferimento al quesito n. 35 posto alla ricorrente la Commissione esaminatrice ha individuato quale risposta ritenuta “più efficace” l’opzione “A” e quale neutra l’opzione “C”; - dell’esito della prova scritta svolta il 24.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; -dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 24.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; -di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente ed in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente. e comunque per l’accertamento del diritto all’ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del Bando.

Giustizia amministrativa202600017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso, con attribuzione del punteggio di 20,875/30 e dichiarazione di non idoneità, nonché i quesiti n. 4 e n. 35 e i relativi criteri di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concorsuali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta sostenuta il 24 ottobre 2025, contestando, con un unico articolato motivo, la legittimità dei quesiti n. 4 e n. 35. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del bando, violazione dei principi di chiarezza delle prove selettive e di par condicio, illogicità, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e sviamento, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 Cost., al d.P.R. 487/1994 e al d.lgs. 165/2001. Quanto al quesito n. 4, relativo alle pagine comprese tra la prima pagina del sesto volume e l'ultima pagina del settimo volume di un'enciclopedia, ha sostenuto che fossero corrette sia la risposta dell'Amministrazione, pari a 0, sia la risposta da lei indicata, pari a 1.200, a seconda che la domanda fosse intesa in senso fisico-visivo o numerico-astratto. Quanto al quesito n. 35, di tipo situazionale, ha contestato l'attribuzione della maggiore efficacia alla risposta consistente nel trasferire rapidamente fascicoli e strumenti informatici con l'aiuto dei colleghi, sostenendo che fosse preferibile attendere le istruzioni del responsabile, in ragione dei possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori e della possibile violazione della riservatezza dei fascicoli. Ha inoltre prospettato l'ambiguità del quesito per la presenza di più risposte potenzialmente corrette e chiesto il riesame e la rettifica in aumento del punteggio, con ammissione alla fase successiva del concorso. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, ritenendo che esso sia l'ente presso il quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio e non sia estraneo alla procedura. Nel merito, ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il giudice ha ribadito che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata, adeguatamente provate o almeno assistite da un principio di prova. Ha tuttavia precisato che, nelle prove a risposta multipla, il quesito deve essere chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere un'unica risposta indubitabilmente corretta, non potendo l'Amministrazione costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile. Quanto al quesito n. 4, ha ritenuto corretta esclusivamente la risposta pari a 0: considerando la disposizione ordinaria dei volumi con il dorso rivolto verso l'esterno, la prima pagina del sesto volume e l'ultima pagina del settimo risultano adiacenti; escluse le copertine, non vi sono pagine interposte. Quanto al quesito n. 35, il TAR ha rilevato che i quesiti situazionali mirano a valutare il giudizio comportamentale e le soft skills, non la preparazione culturale, e possono prevedere più risposte positive, graduando il punteggio in relazione alla loro maggiore o minore efficacia. La ricorrente, secondo il giudice, non ha dimostrato l'ambiguità o la manifesta illogicità del quesito, ma ha prospettato una diversa valutazione di merito circa l'efficacia delle risposte. I richiami alla sicurezza sul lavoro e alla privacy sono stati ritenuti inidonei a invalidare il quesito, poiché i rischi prospettati erano eventuali e remoti rispetto alla situazione descritta, diretta a valutare la capacità organizzativa in un contesto urgente. Il quesito e le opzioni sono stati ritenuti chiari, non sovrapponibili e privi di manifesta illogicità o irragionevolezza. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Il Tribunale amministrativo regionale può definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti dalla norma.

    Il TAR ha definito la controversia con sentenza semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e il decorso dei termini di legge.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nella procedura concorsuale.

  • art. 51 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza e ragionevolezza della prova selettiva.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina delle procedure concorsuali pubbliche.

  • d.lgs. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali a risposta multipla l'Amministrazione deve formulare quesiti chiari, completi e non ambigui, ciascuno dei quali deve contemplare una sola risposta indubitabilmente corretta; non è legittimo imporre al candidato la scelta tra risposte soltanto meno errate o approssimativamente più accettabili.
  • La scelta dei quesiti concorsuali e la valutazione delle risposte rientrano in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile dal giudice solo quando il quesito sia assolutamente incomprensibile oppure la risposta prescelta risulti manifestamente irragionevole, arbitraria o illogica, sulla base di una prova o almeno di un principio di prova fornito dal ricorrente.
  • Nei quesiti situazionali l'Amministrazione può individuare una pluralità di risposte positive e graduare il punteggio secondo il diverso livello di efficacia comportamentale, purché il quesito e le opzioni siano chiari, non sovrapponibili e non manifestamente illogici o irragionevoli.
  • La contestazione della maggiore efficacia attribuita a una risposta in un quesito situazionale, quando si traduca nella mera proposizione di una soluzione alternativa senza dimostrare l'ambiguità o la manifesta irragionevolezza della valutazione amministrativa, sollecita un non consentito sindacato di merito sulle scelte tecnico-discrezionali della commissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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