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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21404/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere a carico di Turboli per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e per indebita erogazione di prestiti/finanziamenti aggravata dalla circostanza di mafiosità (art. 132 d.lgs. n. 385/1993 aggravata ex art. 416-bis.1, capo 20). I motivi di ricorso denunciavano: 1) la necessità di retrodatare l'efficacia della misura al termine di altra misura cautelare precedente (art. 297, comma 3 cod. proc. pen.); 2) insufficienza e vizi di motivazione sui gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis); 3) carenza delle esigenze cautelari; 4) infondatezza della circostanza aggravante di "mafiosità" riferita al capo 20).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che: 1) non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti necessario per la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, poiché la partecipazione all'associazione contestata ha natura permanente e si protrae oltre la precedente misura cautelare; 2) gli indizi a carico di Turboli sono adeguatamente motivati e convergenti (dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia, riscontri su incontri e colloqui con il reggente Porcaro, estorsione a danno di Arturi), per cui sussistono i gravi indizi circa l'art. 416-bis; 3) sussistono le esigenze cautelari in quanto prevale la presunzione relativa di pericolo derivante dall'associazione mafiosa e non risulta provato il recesso o lo scioglimento del gruppo; 4) la qualificazione aggravante di mafiosità (art.416-bis.1) con riferimento al capo 20) è stata ritenuta adeguatamente motivata, atteso che gli illeciti finanziamenti risultano finalizzati a sostenere e mantenere la consorteria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    «Ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorquando il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione - nella specie di tipo mafioso - e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza» (Sez. U, n. 14535 del 2007, Librato).

    La norma consente la retrodatazione solo se i fatti della seconda ordinanza sono anteriori a quelli della prima; non opera quando la condotta associativa ha natura permanente e si estende oltre la prima misura, salvo prova di recesso anteriore.

  • art. 416-bis c.p.

    Riconosciuta la partecipazione ad associazione mafiosa sulla base di plurimi indizi e riscontri (dichiarazioni di collaboratori, contatti con il reggente, episodi estorsivi); la natura permanente dell'associazione giustifica anche la mancata retrodatazione delle misure.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L'aggravante della 'mafiosità' può essere applicata anche a delitti economico-finanziari (es. erogazione illecita di prestiti) se emerge che i proventi o l'attività erano finalizzati a sostenere o mantenere la consorteria; nel caso il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere tale collegamento a livello indiziario.

  • art. 132 d.lgs. n. 385/1993 (norme sulla concessione di prestiti/finanziamenti)

    La Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la condotta di indebita erogazione di prestiti/finanziamenti a favore di soggetti collegati al clan, con riscontri su nomi e flussi che giustificano l'addebito provvisorio.

  • art. 56 e art. 629 c.p.

    Riferiti ai fatti oggetto della precedente misura cautelare (estorsioni). La presenza di reati anteriori di estorsione non determina automaticamente la retrodatazione se la partecipazione associativa si è protratta.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria in materia di imputazione delle spese processuali.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 14535 del 2007 (Librato)

    Ai fini della retrodatazione ... non ricorre allorquando il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione ... e la condotta di partecipazione ... si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza.

    Principio interpretativo utilizzato per escludere la retrodatazione: la continuità della partecipazione associativa impedisce di far decorrere la misura dalla data di una cautela precedente.

Massime di principio

  • La retrodatazione dell'efficacia di una misura cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3 cod. proc. pen. richiede che i fatti contestati nella seconda ordinanza siano cronologicamente anteriori a quelli della prima; se la partecipazione all'associazione ha natura permanente e continua, la retrodatazione non opera salvo prova di recesso anteriore.
  • Per sostenere l'addebito provvisorio di associazione mafiosa sono sufficienti indizi plurimi e convergenti (es. dichiarazioni di collaboratori, riscontri su incontri/contatti con vertici del clan, reati compiuti in collegamento), purché la motivazione li colleghi logicamente al quadro accusatorio.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari in materia di reati di mafia si fonda sulla presunzione relativa di pericolosità derivante dall'associazione; il difensore deve fornire elementi concreti e specifici (es. prova di recesso o di cessazione dell'attività del gruppo) per superarla.
  • L'aggravante di mafiosità puo' essere riconosciuta anche per delitti economico-finanziari quando dagli indizi risulti che le condotte erano finalizzate a sostenere la consorteria (es. prestiti illeciti finalizzati al mantenimento del clan).
  • L'attenuazione o modifica di misure cautelari in procedimenti diversi non determina automaticamente l'allentamento della custodia per reati più gravi come l'associazione mafiosa; ogni misura va valutata sulla base del proprio contesto probatorio e delle esigenze cautelari specifiche.
  • Le censure difensive generiche e non specificamente confrontate con le argomentazioni motivazionali del giudice d'appello/riesame hanno scarse probabilità di successo: la strategia difensiva efficace richiede contestazioni puntuali e prove concrete che smontino i riscontri del giudice.

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