Sentenza n. 5968/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza - n. 1730/2024, depositata e resa pubblica il 13.02.2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 32491/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di 2.500 euro sulla Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma n. 1730/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'assegnazione di un termine, la nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuto pagamento o l'accredito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione e definitiva la sentenza da eseguire, nonché sussistente la competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero: era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto, fornito giustificazioni o eccepito l'avvenuto adempimento. Il giudice ha sottolineato che l'Amministrazione è tenuta a dare puntuale attuazione al giudicato e non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, potendo avere soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete. Il ricorso è stato quindi accolto e il Ministero è stato ordinato di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia e previa richiesta della ricorrente, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. La domanda di astreinte è stata invece respinta allo stato, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione inadempiente.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua il criterio di competenza territoriale del giudice dell'ottemperanza; il TAR ha ritenuto competente il TAR Lazio.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'adozione dell'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per applicarla.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni; il suo decorso ha consentito di accertare l'inottemperanza ministeriale.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
È richiamato quale base normativa della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, assicurando il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia, senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà finanziarie.
- L'Amministrazione non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione del giudicato; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di attuazione, purché il risultato riconosciuto dalla sentenza sia integralmente conseguito.
- La mancata dimostrazione dell'adempimento, unita al decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e all'assenza di giustificazioni dell'Amministrazione, è sufficiente a integrare l'inottemperanza e legittima l'ordine giudiziale di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza, ma richiede una valutazione dei presupposti concreti; può essere negata allo stato e rimessa a una successiva fase in caso di perdurante inerzia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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