Cassazione Civile, Ordinanza n. 19925/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società debitrice proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da una società cessionaria del credito, deducendo la nullità delle notificazioni del precetto e del pignoramento perché eseguite presso il domicilio di un ex legale rappresentante da tempo cessato dalla carica. Dopo una prima opposizione e la rinnovazione della notifica del titolo esecutivo e del precetto autorizzata dal giudice dell'esecuzione, la procedura aveva subito ulteriori provvedimenti, tra cui l'ordinanza che dichiarava la nullità della procedura esecutiva e disponeva la cancellazione del pignoramento; sul reclamo della creditrice il tribunale revocava tale ordinanza. La debitrice impugnava la sentenza di appello, ma in cassazione, prima della decisione, depositava memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando una successiva sentenza di merito che accoglieva l'opposizione all'esecuzione e dichiarava che la creditrice non aveva diritto di agire esecutivamente. Tuttavia tale sentenza non risultava munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e quindi non poteva essere considerata ai fini della cessazione della materia del contendere; la ricorrente manifestava comunque disinteresse alla decisione dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, unita alla mancanza di prova della definitività della sentenza prodotta a sostegno, integrasse un sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso. Per tale ragione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione e ha compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la condotta delle parti, le ragioni delle decisioni di merito e la definitiva chiusura della procedura esecutiva. Ha inoltre escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui non è dovuto quando l'inammissibilità sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione agli atti esecutivi utilizzato nella vicenda per contestare la nullità delle notificazioni del precetto e del pignoramento.
richiamato in relazione al reclamo proposto dalla creditrice avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
la Corte lo richiama per affermare che la sopravvenuta carenza di interesse comporta l'inammissibilità del ricorso.
norma richiamata per il deposito della memoria e per la trattazione camerale con riserva di deposito dell'ordinanza.
l'assenza dell'attestazione di passaggio in giudicato impedisce di considerare la sentenza prodotta come prova della definitività.
Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 19976
richiamata per il principio secondo cui, se l'inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la proposizione per difetto di interesse, non si applica il doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso, anche quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia sul gravame.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo se il fatto sopravvenuto che la giustifica risulti provato in modo adeguato; in particolare, una sentenza prodotta senza attestazione del passaggio in giudicato non può essere considerata sufficientemente definitiva.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
- La regolazione delle spese può essere disposta per compensazione quando la vicenda processuale e la definizione sopravvenuta rendano equa la non applicazione del criterio della soccombenza piena.
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