Cassazione Penale, Sentenza n. 37688/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, assistiti da un difensore comune, hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, originariamente disposto dalla sentenza n. 206 del 23 dicembre 2009 a carico di Bonaccorsi Carmela (dante causa degli attuali ricorrenti). Hanno dedotto: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione della carenza di un significativo interesse urbanistico o ambientale che renderebbe non necessario l'abbattimento; 2) mancata considerazione della proporzionalità tra l'esecuzione della demolizione e le esigenze abitative degli odierni ricorrenti, che possono essere soddisfatte solamente dalla permanenza dell'immobile.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per tardività. Il termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. è di 15 giorni dalla notificazione (nella specie notificazione 25/03/2025); l'atto di impugnazione è pervenuto il 14/04/2025, oltre il termine. È stato precisato che l'eccezione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (differimento dei termini per il difensore dell'imputato giudicato in assenza) non si applica al procedimento di esecuzione celebrato in rito camerale, che non conosce la distinzione presenza/assenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti assunti in camera di consiglio; il termine decorre dalla notificazione e la sua inosservanza determina inammissibilità dell'impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen.
Prevede un differimento di 15 giorni per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applica al procedimento di esecuzione celebrato con rito camerale, in quanto manca la distinzione tra giudizio svolto in presenza o in assenza dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda a carico dei ricorrenti per impugnazioni inammissibili o temerarie; nella fattispecie è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000,00 a ciascuno.
Massime di principio
- Gli ordinari termini per impugnare i provvedimenti camerali in materia di esecuzione penale sono perentori: l'impugnazione oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. è inammissibile indipendentemente dal merito delle doglianze.
- La causa di differimento dei termini prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. opera solo nelle fattispecie compatibili (es. difensore dell'imputato giudicato in assenza) e non si applica automaticamente ai procedimenti di esecuzione celebrati in camera di consiglio, i quali non prevedono la distinzione presenza/assenza.
- Nelle impugnazioni contro ordini di demolizione è fondamentale rispettare i termini procedurali: questioni sostanziali (esistenza di interesse urbanistico/ambientale o principio di proporzionalità rispetto alle esigenze abitative) possono non essere mai esaminate se il ricorso è proposto tardivamente.
- Se si intende contestare un ordine di demolizione, è opportuno proporre tempestivamente istanze cautelari (sospensive) e, ove possibile, chiedere la notifica personale per far decorrere correttamente i termini; valutare inoltre soluzioni alternative (accordi, sanatorie, misure temporanee) prima della scadenza dei termini per impugnare.
- Il deposito di impugnazioni manifestamente tardive può comportare non solo l'inammissibilità dell'atto ma anche condanne al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende: va valutato il rapporto rischio/beneficio prima di proporre ricorsi non tempestivi.
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