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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37688/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, assistiti da un difensore comune, hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, originariamente disposto dalla sentenza n. 206 del 23 dicembre 2009 a carico di Bonaccorsi Carmela (dante causa degli attuali ricorrenti). Hanno dedotto: 1) vizio di motivazione per mancata valutazione della carenza di un significativo interesse urbanistico o ambientale che renderebbe non necessario l'abbattimento; 2) mancata considerazione della proporzionalità tra l'esecuzione della demolizione e le esigenze abitative degli odierni ricorrenti, che possono essere soddisfatte solamente dalla permanenza dell'immobile.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per tardività. Il termine di impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. è di 15 giorni dalla notificazione (nella specie notificazione 25/03/2025); l'atto di impugnazione è pervenuto il 14/04/2025, oltre il termine. È stato precisato che l'eccezione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. (differimento dei termini per il difensore dell'imputato giudicato in assenza) non si applica al procedimento di esecuzione celebrato in rito camerale, che non conosce la distinzione presenza/assenza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti assunti in camera di consiglio; il termine decorre dalla notificazione e la sua inosservanza determina inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Prevede un differimento di 15 giorni per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non si applica al procedimento di esecuzione celebrato con rito camerale, in quanto manca la distinzione tra giudizio svolto in presenza o in assenza dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda a carico dei ricorrenti per impugnazioni inammissibili o temerarie; nella fattispecie è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000,00 a ciascuno.

Massime di principio

  • Gli ordinari termini per impugnare i provvedimenti camerali in materia di esecuzione penale sono perentori: l'impugnazione oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. è inammissibile indipendentemente dal merito delle doglianze.
  • La causa di differimento dei termini prevista dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. opera solo nelle fattispecie compatibili (es. difensore dell'imputato giudicato in assenza) e non si applica automaticamente ai procedimenti di esecuzione celebrati in camera di consiglio, i quali non prevedono la distinzione presenza/assenza.
  • Nelle impugnazioni contro ordini di demolizione è fondamentale rispettare i termini procedurali: questioni sostanziali (esistenza di interesse urbanistico/ambientale o principio di proporzionalità rispetto alle esigenze abitative) possono non essere mai esaminate se il ricorso è proposto tardivamente.
  • Se si intende contestare un ordine di demolizione, è opportuno proporre tempestivamente istanze cautelari (sospensive) e, ove possibile, chiedere la notifica personale per far decorrere correttamente i termini; valutare inoltre soluzioni alternative (accordi, sanatorie, misure temporanee) prima della scadenza dei termini per impugnare.
  • Il deposito di impugnazioni manifestamente tardive può comportare non solo l'inammissibilità dell'atto ma anche condanne al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende: va valutato il rapporto rischio/beneficio prima di proporre ricorsi non tempestivi.

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