Sentenza n. 11278/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 2434/2025 - RG n. 30749/2024, pubblicata in data 26.2.2025, emessa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2434/2025, concernente l'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per tre anni scolastici e condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio per il valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi, nonché a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata notificata ai fini esecutivi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. L'Amministrazione si è costituita soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti né dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza, la sua regolare notificazione, il decorso del termine di 120 giorni e la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, ferma la possibilità di richiederla in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero per le valutazioni di competenza. Il dispositivo qualifica formalmente l'accoglimento come parziale, in relazione alla mancata immediata concessione della penalità di mora.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie a renderla effettiva.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, nei limiti indicati dalla decisione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine di 120 giorni rilevante per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne accerta il decorso.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
È richiamato quale disposizione modificativa del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento normativo della Carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, verificati il passaggio in giudicato, la notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato; l'Amministrazione deve dare esecuzione alla statuizione nei limiti e secondo il contenuto del titolo esecutivo.
- Quando il creditore allega l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuto adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione e a una successiva richiesta del creditore.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale applicazione a un successivo giudizio o incidente in caso di persistente inottemperanza oltre i termini assegnati.
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