Sentenza n. 546/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - della nota della Provincia di Brindisi prot. 22457 del 6.7.2021, recante in oggetto “TRINA SOLAR ICARO SRL – VIA - PAUR - Progetto di impianto fotovoltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto denominato Brindisi San Giorgio della potenza di 7,4 MWp ubicato nel Comune di Brindisi Loc. San Giorgio”, con la quale la Provincia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; - della nota della Provincia di Brindisi prot. 19479 dell'11.6.2021, recante in oggetto “TRINA SOLAR ICARO SRL – VIA - PAUR - Progetto di impianto fotovoltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto denominato Brindisi San Giorgio della potenza di 7,4 MWp ubicato nel Comune di Brindisi Loc. San Giorgio” con la quale è stato comunicato il verbale della Conferenza dei Servizi del 4.6.2021; - dell'allegato verbale della Conferenza di Servizi del 4.6.2021 nella parte in cui la Conferenza ha deciso di “poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole” demandando “all'ufficio procedimento, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo relativo al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi” (doc. 2); - della nota prot. 159/04/06/2021 n. 6042 con la quale la Regione Puglia ha comunicato la presenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; - nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, del regolamento regionale n. 24/2010 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: a. degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; b. della sezione C2 della scheda d'Ambito Campagna Brindisina, ove interpretata nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; c. delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) il parere della Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, assunto al prot. della Provincia di Brindisi n. 18605 del 4.6.2021 (doc. 4); (ii) il parere della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale TA/BR espresso con nota prot. 28671 del 27.5.2021 (doc. 5) (iii) il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, assunta al prot. 11544 del 9.4.2021 della Provincia di Brindisi (doc. 6); (iv) il parere del Comune di Brindisi assunto al prot. 18490 del 3.6.2021 della Provincia di Brindisi, nonché la nota del Comune di Brindisi assunta al prot. 17526 del 25.5.2021 della Provincia di Brindisi e il parere assunto dalla Provincia di Brindisi con nota prot. 11573 del 9.4.2021 (doc. 7-8-9) (v) il parere espresso da ARPA Puglia – DAP Brindisi assunto con nota prot. 18174 del 31.5.2021 della Provincia di Brindisi e il primo assunto con nota prot. 11139 del 7.4.2021 (doc. 10-11). Sui motivi aggiunti presentati da Trina Solar Icaro S.r.l. il 5/11/2021: - del provvedimento dirigenziale n. 86 del 13.8.2021, avente a oggetto “Trina Solar Icaro S.r.l. – VIA – PAUR – Progetto di impianto agro-voltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto denominato Brindisi San Giorgio della potenza di 7,4 MWp”, con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato che non autorizza “il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dirigenziale della Provincia di Brindisi che non autorizzava il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agro-voltaico, nonché gli atti presupposti del procedimento VIA-PAUR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli atti adottati nell'ambito del procedimento VIA-PAUR relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, poi qualificato come agro-voltaico, della potenza di 7,4 MWp nel Comune di Brindisi. In particolare, sono state contestate la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, la comunicazione del verbale e il verbale della conferenza di servizi del 4 giugno 2021, la nota regionale recante elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, nonché i pareri e gli atti presupposti relativi alla tutela del paesaggio, all'utilizzazione delle aree agricole e alla compatibilità ambientale del progetto. Sono state inoltre contestate, nei limiti dell'interesse azionato, alcune disposizioni e interpretazioni del regolamento regionale n. 24/2010, del PPTR e delle relative linee guida. Con motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento dirigenziale provinciale n. 86 del 13 agosto 2021, recante il diniego del rilascio del PAUR. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, in ragione delle novità normative e del mutamento della situazione di fatto, di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative alla compatibilità ambientale, paesaggistica e agricola del progetto, né quelle concernenti gli atti della conferenza di servizi, il diniego provinciale e le disposizioni del PPTR. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della materia controversa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 35 c.p.a. nel procedimento camerale di definizione della causa per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ma non esaminato nel merito dal TAR.
art. 12 d.lgs. 387/2003
Richiamato quale base normativa dell'autorizzazione unica per l'impianto energetico, senza valutazione di merito per effetto dell'improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando collegata a sopravvenienze normative o fattuali, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, se il venir meno dell'interesse alla pronuncia è riconosciuto dal giudice.
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata nel corso del giudizio impedisce l'esame del merito delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati, inclusi gli atti presupposti e i motivi aggiunti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, le spese possono essere compensate quando la peculiarità della materia controversa giustifica una deroga al principio della soccombenza.
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