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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39596/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione di confisca del denaro e dei telefoni cellulari, denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ai sensi degli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., sostenendo che la confisca sia stata disposta senza valutare il nesso di pertinenzialità con l'illecito e dunque illegittima, trattandosi di misure facoltative.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la confisca disposta dal Tribunale. In particolare: la somma di €13.900 è stata ritenuta soggetta a confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione) perché era nella disponibilità dell'imputato, risultava sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati (~€1.300/mese) e non è stata giustificata; i telefoni cellulari sono stati reputati strumenti usati per l'attività di spaccio e pertanto assoggettati a confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen., essendo provato il loro utilizzo per contatti con acquirenti e il concreto rischio di riutilizzo per lo spaccio. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma stimata in €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha applicato la pena ai sensi di questa norma nell'ambito del procedimento di merito (applicazione della pena su richiesta delle parti), contestualizzando la condanna complessiva inflitta all'imputato.

  • art. 240 cod. pen.

    Interpretata come norma che legittima la confisca facoltativa delle cose "che servirono o furono destinate a commettere il reato"; non richiede che l'oggetto fosse indispensabile, ma un nesso concreto di strumentalità accertato in sentenza e la possibilità di riutilizzo per il reato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Applicata per la confisca per sproporzione (allargata): non richiede un rapporto diretto tra patrimonio e singolo illecito, ma la sproporzione tra beni/danno e reddito o attività economica e l'assenza di giustificazione della lecita provenienza.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto alla motivazione della sentenza di applicazione della pena; il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione ex art. 445, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente rispetto agli elementi di fatto e di diritto riferiti alla confisca.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/90

    Richiamata per confermare l'applicabilità dell'art. 240-bis cod. pen. ai reati in materia di stupefacenti (capo relativo alla detenzione in ingente quantità).

  • artt. 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 309/90

    Richiamati per inquadrare i reati di stupefacenti contestati (detenzione in ingente quantità) e la relativa rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sulla confisca.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Indicata come base normativa generale che ammette il ricorso per vizio di motivazione quando la statuizione impugnata è facoltativa e non frutto di accordo tra le parti; la Corte ha però ritenuto il motivo infondato nel merito.

  • art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione sull'ammissibilità: la Corte precisa che, nel caso di confisca facoltativa non concordata, il ricorso è esperibile secondo l'art. 606 e non sussiste problema di ammissibilità ai sensi di questa disposizione.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 convertito I. n. 176/2020

    Richiamato per spiegare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale citata.

Massime di principio

  • La confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen. non richiede prova del nesso diretto tra il bene e un singolo reato; è sufficiente dimostrare la sproporzione rispetto ai redditi/attività dell'imputato e l'assenza di giustificazioni sulla provenienza lecita.
  • La confisca facoltativa ex art. 240 cod. pen. può essere applicata agli strumenti utilizzati per commettere il reato anche se non indispensabili: è necessario accertare concretamente il ruolo strumentale dell'oggetto nella consumazione dell'illecito e il rischio di riutilizzo.
  • Nel ricorso per motivazione (art. 606 cod. proc. pen.) avverso misure ablative facoltative disposte in sentenza non concordata, il ricorrente deve contestare specificamente la norma e la sua applicazione; se la Corte ha fondato la confisca su 240-bis con motivazione adeguata, una censura generica sulla confisca facoltativa può risultare inefficace.
  • La valutazione della sproporzione richiede elementi sul reddito e sulla disponibilità dei beni; l'onere di fornire giustificazioni sulla lecita provenienza può gravare sull'imputato e la mancata produzione di spiegazioni può legittimare la confisca.
  • Per gli oggetti come telefoni, è sufficiente provare il loro effettivo utilizzo nell'attività illecita (es. contatti con acquirenti) e la prospettiva di un futuro uso nello stesso tipo di reato per giustificare la confisca.

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