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Sentenza

Sentenza n. 531/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025 con cui la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio di classe della -OMISSIS-, ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni a partire da lunedì -OMISSIS- e fino a venerdì -OMISSIS- con rientro alla ripresa delle attività didattiche il giorno-OMISSIS- nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione”; b) del provvedimento di cui al verbale (privo di protocollo) reso dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025, che, conformandosi alle determinazioni contenute nella nota prot. n.-OMISSIS- del 08.02.2025 a firma della Dirigente scolastica, ha inopinatamente confermato la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni a partire da lunedì -OMISSIS- e fino a venerdì -OMISSIS- con rientro alla ripresa delle attività didattiche il giorno-OMISSIS- nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione”; c) per quanto di ragione, quale atto presupposto, della convocazione ad horas del consiglio di Classe della -OMISSIS- fissato per il giorno 07.02.2025 (prot. n.-OMISSIS-del 06.02.2025) con relativo ordine del giorno; d) per quanto di ragione, quale atto presupposto, della formale convocazione inoltrata all’istante senza avvertimenti defensionali di rito in merito all’audizione del 07.02.2025; e) per quanto di ragione, quale atto presupposto, del verbale della seduta collegiale del 07.02.2025 unitamente alle determinazioni istruttorie sottese; f) per quanto di ragione, quale atto presupposto, del verbale -OMISSIS-del 20.01.2025 con cui è stata istituita la settimana dello studente; g) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, delle eventuali dichiarazioni - ritualmente protocollate - rese dai soggetti presenti ai fatti asseritamente verificatisi in data 04.02.2025 ed oggetto di sanzione; h) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, degli ordini di servizio dei docenti incaricati con particolare attenzione a quelli deputati alla coattività istituzionale del 04.02.2025 nonché copia degli ordini di servizio del personale ATA, sempre con particolare attenzione a quelli deputati alla coattività istituzionale del 04.02.2025; i) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della convocazione (ad horas) del consiglio della-OMISSIS- con relativo ordine del giorno; l) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della formale convocazione inoltrata allo studente Vincenzo Soriente con gli avvertimenti defensionali di rito; m) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, del verbale della seduta collegiale della-OMISSIS- unitamente alle determinazioni istruttorie sottese; n) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della convocazione (ad horas) del consiglio della -OMISSIS-con relativo ordine del giorno; o) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, della formale convocazione allo studente-OMISSIS- con gli avvertimenti defensionali di rito; p) per quanto di ragione, quale atto presupposto e sotteso, del verbale della seduta collegiale della -OMISSIS-unitamente alle determinazioni istruttorie sottese; q) ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento adottato e mai comunicato e/o notificato; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento della nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025 con cui la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio di classe della -OMISSIS-, gli ha irrogato la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni” nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione” nonché del provvedimento di cui al verbale (privo di protocollo) reso dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025, che ha del tutto inopinatamente confermato le sanzioni di cui alla la nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti: a) ove necessario, in ragione della natura meramente confermativa dei provvedimenti già impugnati sub a) e b) del ricorso principale, del para provvedimento m.pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. -OMISSIS-del 30.04.2025 (con protocollo interno del -OMISSIS- n. 6026 del 30.04.2025) con cui l’USR Campania “conferma all’unanimità” il contenuto e la portata della sanzione disciplinare irrogata dalla Dirigente scolastica con nota prot. n. -OMISSIS- dell’08.02.2025 per come validata dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025; b)- per quanto di ragione, quale atto sotteso alla simulata istruttoria sanzionatoria e mai precedentemente osteso, della dichiarazione recante prot. interno n. 2037 del 11.02.2025; c)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente e, in particolare, di tutti gli atti e documenti già impugnati dalla lett. c) alla lettera p) del ricorso introduttivo laddove mai ostesi anche in ragione del formale diniego opposto dalla Dirigente scolastica con provvedimento prot. n. 2772 del 24.02.2025 già autonomamente impugnato innanzi a codesto TAR (procedimento R.G.469/2025); nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento (ancorché postumo quanto ai giorni di allontanamento dalla scuola e all’esclusione dal viaggio d’istruzione) della nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025 con cui la Dirigente scolastica, sentito il Consiglio di classe della -OMISSIS-, gli ha irrogato la sanzione disciplinare “dell’allontanamento dalla scuola per 5 giorni” nonché le sanzioni accessorie “dell’abbassamento del voto di condotta” ed altresì della “esclusione dal viaggio d’istruzione” nonché del provvedimento di cui al verbale (privo di protocollo) reso dall’Organo di garanzia del Liceo “-OMISSIS-di Salerno in data 03.03.2025, che ha del tutto inopinatamente confermato le sanzioni di cui alla la nota prot. n.-OMISSIS- dell’08.02.2025.

Giustizia amministrativa202500738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro le sanzioni disciplinari e gli atti presupposti, né è stata pronunciata alcuna valutazione sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta del ricorrente e in assenza di opposizione dell'Amministrazione.

TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare scolastica consistente nell'allontanamento dalla scuola per cinque giorni, nell'abbassamento del voto di condotta e nell'esclusione dal viaggio d'istruzione, nonché gli atti confermativi e presupposti

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata dalla dirigente scolastica, il provvedimento confermativo dell'Organo di garanzia e, con motivi aggiunti, il successivo atto dell'Ufficio Scolastico Regionale che aveva confermato la sanzione, oltre agli atti presupposti e istruttori. Dal testo risultano contestati anche la convocazione del consiglio di classe, l'assenza di avvertimenti defensionali, i verbali delle sedute, le dichiarazioni relative ai fatti e la documentazione istruttoria. Il giudizio non è stato tuttavia deciso nel merito, poiché il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto notificato e depositato il 27 gennaio 2026; nessuna parte si è opposta.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando non vi sia opposizione delle altre parti, consente al giudice amministrativo di dichiarare estinto il giudizio senza esaminare nel merito i motivi dedotti e la legittimità degli atti impugnati.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta dal rinunciante e non vi sia opposizione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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