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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47774/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e travisamento della prova ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: si sosteneva che non vi fosse prova certa che la droga fosse stata acquistata durante il viaggio da Campobasso a San Severo né che la ricorrente ne fosse a conoscenza; il rinvenimento dello stupefacente nel vano motore dell'auto e un piccolo involucro trovato addosso alla Carlozzi non proverebbero la sua consapevolezza, e mancava un pedinamento costante o contatti telefonici tra la ricorrente e la presunta mandante

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure generiche e solo una richiesta di rivalutazione del merito. Ha confermato che i giudici di merito hanno fornito motivazione adeguata, fondando la ricostruzione non soltanto sul rinvenimento dello stupefacente ma sulla valutazione complessiva delle investigazioni (contatti ripetuti del coimputato con la mandante, assenza di spiegazioni alternative da parte della ricorrente, presenza in auto come contributo psicologico/di supporto). Per l'inammissibilità ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    La Corte d'appello ha riqualificato il fatto ai sensi di questo comma, riducendo la pena: la norma è stata applicata per individuare una fattispecie meno grave nell'ambito dei reati in materia di stupefacenti

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Articolo richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione (vizio di motivazione/travisamento della prova). La Cassazione ha ritenuto la censura generica e non dimostrata la sussistenza del travisamento in termini di "doppia conforme"

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9

    Norme che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti (richiamate per giustificare la procedura seguita)

  • Decreto Legislativo n. 150 del 2022, art. 94 (richiamato)

    Richiamato come proroga/collegamento normativo alle modifiche procedurali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza le parti

  • Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, art. 17 (richiamato)

    Ulteriore richiamo normativo collegato alla disciplina procedurale citata per il trattamento del processo in assenza delle parti

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese e al versamento di una somma da parte del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata determinando la somma di euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: un ricorso per cassazione che chieda il travisamento della prova richiede la dimostrazione di una "doppia conforme" con travisamento macroscopico o manifesta illogicità delle motivazioni rispetto al compendio probatorio
  • La mera divergenza valutativa o la richiesta di una diversa ricostruzione storica dei fatti non è sufficiente in sede di legittimità; occorre dimostrare vizi logici evidenti o contraddizioni palesi nella motivazione dei giudici di merito
  • In casi di reati legati al traffico di stupefacenti, la Corte può fondare la responsabilità anche su un insieme di elementi indiziari (contatti telefonici del corriere con la mandante, modus operandi dello spaccio, presenza ingiustificata nel veicolo) se non vengono fornite spiegazioni alternative credibili dall'imputato
  • L'assenza di contatti telefonici tra l'imputato e la mandante non esclude automaticamente la partecipazione quando la ricostruzione complessiva dimostri il ruolo di corriere del conducente e la funzione di supporto dell'accompagnatore
  • Chi propone ricorso per cassazione deve motivare specificamente in che modo le motivazioni dei giudici di merito si scostano dai fatti acquisiti; formulazioni generiche o ripetitive comportano il rischio di inammissibilità e di condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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