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Sentenza

Sentenza n. 11250/2026 - Roma, Sezione 3T

RICORSO PER OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO DELLA SENTENZA n. 4163/2025 DEL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE LAVORO

Giustizia amministrativa202514283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 4163/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 4163/2025, deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. L'Amministrazione, pur costituitasi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza. Il TAR ha valorizzato, in materia di onere della prova tra creditore e debitore, il principio richiamato da Cass. n. 13533/2001.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva che dall'originaria sentenza deriva il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta e che i relativi presupposti non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Dichiara quindi l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all'esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Condanna inoltre il Ministero al pagamento di 600 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato; il riferimento normativo non è espressamente citato nel testo, ma è coerente con l'azione proposta.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta; il riferimento normativo non è espressamente citato nel testo, ma è coerente con il dispositivo.

  • Cass. 13533/2001

    È richiamata per il principio sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, applicato in ragione dell'inerzia dell'Amministrazione nel fornire chiarimenti sull'esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione non dimostri o non chiarisca di avere correttamente eseguito il titolo giudiziale, la pretesa del creditore può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato; il giudice deve assicurare l'attuazione del comando giudiziale nei suoi esatti contenuti.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, dopo l'inutile scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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