Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08184/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso qualsiasi vizio rilevante in relazione all'individuazione fotografica, alla qualificazione del fatto, al mancato riconoscimento del concorso anomalo e alla scelta del reato più grave ai fini del cumulo giuridico.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di un fatto qualificato come rapina aggravata e, in relazione al trattamento sanzionatorio, aveva individuato come reato più grave quello contestato al capo A. La difesa ha articolato cinque motivi: 1) illegittimità dell'individuazione fotografica perché l'album mostrato al testimone recava l'intestazione "nomadi dediti a truffe", con conseguente arbitrario restringimento del novero dei soggetti di confronto; 2) la stessa dicitura avrebbe influenzato la percezione e l'identificazione del testimone; 3) erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché truffa; 4) mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p.; 5) erronea individuazione della fattispecie più grave nel reato di rapina aggravata e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi indeducibili perché riproducevano censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione puntuale; ha ritenuto il terzo e il quarto motivo non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente infondati, valorizzando la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui l'imputato si sarebbe fatto fraudolentemente consegnare la busta con il denaro per poi fuggire, con prevedibilità e condivisone della reazione della vittima da parte di entrambi gli imputati; ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, richiamando il principio secondo cui, nel reato continuato, la violazione più grave si individua in astratto sulla base della pena edittale prevista per il reato ritenuto, avuto riguardo alle circostanze contestate e al giudizio di comparazione, e osservando che nella rapina oggetto del procedimento era contestata e ritenuta l'aggravante della pluralità di persone riunite, non presente nel diverso episodio posto a raffronto.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione dell'individuazione fotografica; la Corte non ne ravvisa violazione, ritenendo le censure reiterative e già disattese in appello.

  • art. 213 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la correttezza della procedura di individuazione fotografica; la Corte esclude che la dicitura sull'album abbia inciso sulle effigi fotografiche e sul riconoscimento.

  • art. 628 c.p.

    È la norma ritenuta correttamente applicabile dalla Corte territoriale al fatto concreto, qualificato come rapina e non come truffa.

  • art. 640 c.p.

    Invocato dalla difesa come corretta qualificazione del fatto; la Corte esclude la riqualificazione, aderendo alla ricostruzione del giudice di merito in termini di rapina.

  • art. 116 c.p.

    Norma invocata per il concorso anomalo; la Corte reputa la censura non consentita e comunque manifestamente infondata alla luce della prevedibilità e condivisione della condotta successiva alla sottrazione del denaro.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e specificamente disattesi dal giudice di merito, salvo che si indichi un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
  • La sola presenza di una dicitura stigmatizzante sul contenitore delle fotografie non integra, di per sé, una illegittimità dell'individuazione fotografica se non incide sulle immagini mostrate né risulta dimostrato un concreto condizionamento del testimone.
  • La qualificazione del fatto in termini di rapina o di truffa va valutata in base alla ricostruzione della condotta complessiva: se la sottrazione del denaro avviene mediante immediata fuga dopo l'ottenimento fraudolento della cosa e con dinamica violenta o comunque assimilabile alla sottrazione rapinosa, la riqualificazione in truffa può essere esclusa.
  • Il concorso anomalo ex art. 116 c.p. non è configurabile quando la prosecuzione della condotta più grave sia stata prevista e condivisa, ovvero comunque sia prevedibile e aderente al programma criminoso comune.
  • Nel reato continuato, la violazione più grave si individua in astratto sulla base della pena edittale prevista per il reato ritenuto, considerando le circostanze contestate e il giudizio di comparazione eventualmente svolto; la diversa presenza o assenza di aggravanti può incidere sull'individuazione del reato base più grave.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapinaTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiContinuazioneConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.