Cassazione Civile, Ordinanza n. 18350/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, ritenuti integrati i requisiti dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Pistoia che aveva respinto la sua opposizione allo stato passivo del fallimento di una società. Il ricorso era affidato a sette motivi, ma prima della decisione la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore munito di specifica autorizzazione e accettato dal curatore fallimentare, chiedendo altresì la compensazione delle spese. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti della rinuncia al ricorso e la sua idoneità a determinare l'estinzione del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se assistita dai requisiti di legge e accettata dalla controparte quando richiesto, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non è necessaria una statuizione sulle spese, secondo quanto richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che la disposizione sull'ulteriore contributo unificato non si applica nel caso deciso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
È richiamata come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando provenga dalla parte ricorrente tramite difensore espressamente autorizzato e sia accettata dalla controparte, estingue il processo di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia rende superflua la pronuncia sulle spese, nei limiti richiamati dalla disciplina processuale applicata dalla Corte.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, nel caso esaminato, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per gli esiti sfavorevoli del ricorso.
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