Cassazione Penale, Sentenza n. 22759/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti lamentavano la mancata applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.). La Corte d'appello aveva determinato la pena base in un anno di reclusione ai sensi dell'art. 375, comma 4, c.p., aveva poi applicato la diminuzione di un terzo per le circostanze attenuanti generiche portando la pena a mesi otto, ma non aveva operato anche la diminuzione automatica di un terzo prevista ex lege per il rito abbreviato. I ricorrenti deducevano la violazione di legge ai sensi dell'art. 442 c.p.p.; la Cassazione ha ritenuto che la mancata diminuzione sia una violazione di legge rilevabile ai sensi dell'art. 609, comma 1, c.p.p. e che la rideterminazione della pena, trattandosi di mera operazione di calcolo, possa essere effettuata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
La decisione
La Corte Suprema ha accolto i ricorsi, dichiarandoli fondati. Ha annullato la decisione impugnata nella parte relativa alla determinazione della pena e ha rideterminato la pena per ciascun imputato in mesi cinque e giorni dieci di reclusione (applicazione della diminuzione di un terzo sulla pena di mesi otto). Ha inoltre statuito che il reato non è prescritto: ai fini della prescrizione si deve considerare la pena massima prevista dalla fattispecie base (anni otto) e, tenuto conto di una sospensione del processo di 27 giorni, il termine di prescrizione decorrerà solo il 3 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 110, art. 375 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie contestata: art. 375 comma 4 ha fornito la pena base da cui partire per il calcolo del trattamento sanzionatorio
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato (misura predeterminata, in genere di un terzo); la sua mancata applicazione integra una violazione di legge
art. 609, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di dedurre e rilevare la violazione di legge relativa alla mancata applicazione della diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di correggere la determinazione della pena quando si tratta di mera operazione di calcolo e non di esercizio di discrezionalità, consentendo la rideterminazione della pena applicando la diminuzione per il rito abbreviato
Massime di principio
- La diminuzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p. per il rito abbreviato è di natura 'ex lege' e va applicata obbligatoriamente, salvo diversa previsione normativa: la sua omissione costituisce violazione di legge
- Se l'omissione della diminuzione per il rito abbreviato riguarda una mera operazione aritmetica sulla pena già determinata, la Corte di Cassazione può correggere direttamente il calcolo ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p., senza rinvio
- Nel calcolo della prescrizione non si tengono conto delle circostanze attenuanti che abbiano inciso sulla pena inflitta: deve essere considerata la pena massima prevista per la fattispecie base
- Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena che non implicano valutazioni discrezionali possono essere rettificati in sede di legittimità
- In casi simili, verificare sempre contemporaneamente (a) se la diminuzione per il rito abbreviato è stata applicata e (b) l'effetto combinato di più diminuzioni, procedendo per gradi e rispettando l'ordine di operazione richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza
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