Cassazione Civile, Sentenza n. 26367/2020 del 19/11/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della valutazione dell'indennità di esproprio e di occupazione relativa a terreni destinati al completamento di vie (IV e II Censimento). I ricorrenti sostenevano che la stima fosse inadeguata perché il terreno, sebbene nel piano di fabbricazione fosse indicato come zona E agricola, nel piano regolatore generale risultava classificato come zona omogenea B (centro abitato) e aveva un valore di mercato indicato circa C 100,00 al mq. La Corte d'appello aveva rideterminato le somme sulla base della perizia del C.T.U. che aveva applicato il criterio di calcolo previsto dall'art.5-bis della legge n.359/1992 (media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato), riducendo l'indennità e conseguentemente anche l'indennità di occupazione. La ricorrente lamentava che l'art.5-bis era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n.348/2007) e pertanto non poteva essere usato per ridurre l'indennizzo previsto in base al valore venale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la Corte d'appello aveva recepito il calcolo del C.T.U. fondato sull'art.5-bis, norma nel frattempo dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con conseguente abbassamento illegittimo dell'indennità al di sotto del valore venale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per la revisione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art.5-bis legge n.359/1992 (d.l. 11/7/1992 n.333 conv. legge 8/8/1992 n.359)
art.5 bis della legge n.359 del 1992
La norma prevedeva un criterio riduttivo dell'indennità (media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato). La Corte di Cassazione ha rilevato che tale criterio non è applicabile in quanto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale e quindi non può giustificare una riduzione dell'indennità al di sotto del valore venale.
Sentenza Corte Costituzionale n.348/2007
sentenza 24/10/2007, n.348
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.5-bis, commi 1 e 2, in quanto contrastante con gli obblighi derivanti dall'art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU; pertanto il criterio riduttivo non è più utilizzabile nel calcolo delle indennità di esproprio.
art.39 legge 25/6/1865 n.2359
art.39 della legge 25/6/1865 n.2359
Secondo la norma tradizionale richiamata, l'indennità di esproprio deve essere determinata in base al valore venale del bene; la Corte ha riaffermato il ritorno a questo principio dopo la declaratoria di illegittimità dell'art.5-bis.
art.1 del Protocollo addizionale alla CEDU
Richiede una tutela effettiva del diritto di proprieta e un'indennità di esproprio conforme al valore venale di mercato; è stato richiamato dalla Corte Costituzionale per motivare l'illegittimità dell'art.5-bis.
d.P.R. 8/6/2001 n.327, artt.37, 57, 58
art.37, art.57, comma 1, e art.58 del d.p.r. 8/6/2001 n.327
Disposizioni regolamentari sugli espropri e sulla determinazione delle indennità: citate nella impugnazione; la Corte ha comunque ritenuto decisiva la nullità dell'applicazione dell'art.5-bis e il prevalere del principio del valore venale fissato dall'art.39 della legge del 1865.
art.117, comma 1 Cost.
Riferito nel ragionamento della Corte Costituzionale: le norme nazionali devono essere compatibili con gli obblighi internazionali; l'art.5-bis è stato dichiarato incostituzionale anche per contrasto con tale principio.
Massime di principio
- In materia di esproprio l'indennità deve essere determinata secondo il valore venale di mercato del bene; non sono ammissibili riduzioni basate su norme dichiarate incostituzionali.
- Un consulente tecnico e il giudice devono applicare la normativa vigente al momento della decisione: l'utilizzo di un criterio abrogato o dichiarato incostituzionale determina vizio di motivazione e di calcolo e può portare alla cassazione della sentenza.
- Se la stima dell'indennità di esproprio è erroneamente ridotta, anche l'indennità di occupazione che si calcola su tale base risulterà incorretta e va ricalcolata.
- La destinazione urbanistica e l'effettiva utilizzabilità edificatoria del terreno sono elementi rilevanti nella stima, ma non possono giustificare l'applicazione di criteri di calcolo contrari al principio del valore venale.
- In presenza di modifiche difensive (sostituzione di difensore/domicilio), è importante notificare correttamente gli atti al difensore effettivamente costituito; i giudici di legittimità verificano la regolarità delle notifiche.
- Quando una norma nazionale è in conflitto con obblighi derivanti da strumenti internazionali (es. Protocollo CEDU), la giurisprudenza costituzionale può impedire la sua applicazione e il giudice di merito non può fondare decisioni su di essa.
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