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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16461/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero e riformando il rigetto del G.I.P., ha disposto il sequestro preventivo fino alla concorrenza di euro 154.972,99 a fini di confisca diretta (e, in subordine, confisca per equivalente) per il reato di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione di legge per non aver dichiarato inammissibile l'appello del P.M. sulla base della sua mancata partecipazione e mancata formulazione di conclusioni (richiamo artt. 310, 591, 589 c.p.p.); (2) illegittima dichiarazione di immediata esecutività del decreto di sequestro (richiamo artt. 310 e 322-bis c.p.p. e controversa interpretazione dell'art. 310, comma 3); (3) mancata sussistenza dei presupposti per il sequestro preventivo (fumus commissi delicti, nesso di pertinenzialità dei beni e periculum in mora), con specifica censura del mancato confronto con le ragioni del G.I.P. e dell'assenza di adeguata motivazione su elementi fattuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazioni principali: (i) primo motivo manifestamente infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia all'impugnazione da parte del Pubblico Ministero è un atto formale regolato dall'art. 589 c.p.p. e la sua assenza all'udienza non equivale automaticamente a rinuncia implicita; (ii) secondo motivo assorbito: la questione dell'immediata esecutività è controversa in giurisprudenza ma non rilevante dato il rigetto delle altre censure; inoltre, anche concedendo la prospettazione difensiva, l'art. 310, comma 3 avrebbe comunque reso esecutivo il provvedimento; (iii) terzo motivo infondato: il fumus commissi delicti è stato adeguatamente motivato dal Tribunale sulla base degli esiti delle verifiche dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (confronto tra ritenute certificate e versamenti mensili, acquisizione delle certificazioni uniche tramite banca dati e mancanza di istanze di rateizzazione o contestazione da parte dell'indagato); la pertinenzialità è stata ritenuta soddisfatta in quanto il sequestro mira alle somme costituenti il profitto del reato e, in subordine, alla confisca per equivalente (per la quale non è richiesto nesso di pertinenzialità); il periculum in mora è stato motivato con elementi concreti relativi alla situazione finanziaria e patrimoniale della società (assenza di bilanci dal 2018, 22 cartelle esattoriali per euro 921.088,94, debiti INPS per euro 128.961,36), rendendo concreto il rischio di sottrazione delle risorse.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina il delitto di omesso versamento delle ritenute alla fonte; la Corte ha ritenuto che, sulla base delle verifiche amministrative e dell'analisi incrociata delle certificazioni e dei versamenti, sussistano elementi per il fumus commissi delicti in relazione a tale disposizione.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca per equivalente; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non è necessario dimostrare un nesso di pertinenzialità tra i beni sottoposti a vincolo e il reato.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Individua i presupposti del sequestro preventivo (fumus commissi delicti, pertinenzialità, periculum in mora). La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la presenza di tutti e tre i presupposti nel caso concreto.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    «L'esecuzione della decisione con la quale il Tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non è divenuta definitiva»

    La disposizione è stata dibattuta in dottrina e giurisprudenza; la Corte ha osservato la controversia ma ha comunque affermato che, anche assumendo la tesi difensiva, l'esecutività del provvedimento sarebbe stata comunque determinata dall'applicazione dell'art. 310, comma 3 nel caso concreto.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Regola la rinuncia all'impugnazione: la Corte richiama la giurisprudenza che considera la rinuncia atto formale e non desumibile dall'assenza alla discussione o dalla mancata formulazione delle conclusioni.

  • art. 591 e art. 322-bis cod. proc. pen.

    Art. 591 richiamato in relazione alle questioni procedurali di impugnazione; art. 322-bis (relativo ad alcune misure cautelari) è evocato nella discussione sull'esecutività delle decisioni di tribunale in sede di appello, ma la Corte ha considerato la questione non decisiva nel caso per la complessiva infondatezza delle censure.

Massime di principio

  • L'assenza del Pubblico Ministero all'udienza di discussione e la mancata rassegnazione delle conclusioni non equivalgono automaticamente a rinuncia implicita all'impugnazione: la rinuncia è atto formale disciplinato dall'art. 589 c.p.p.
  • La questione dell'immediata esecutività di un provvedimento cautelare adottato dal Tribunale in accoglimento dell'appello del P.M. è controversa; comunque, anche in presenza di dubbi interpretativi, l'art. 310 c.p.p. può avere rilievo decisivo sull'esecutività.
  • Per il fumus commissi delicti in materia fiscale è frequentemente sufficiente una motivazione basata su verifiche amministrative incrociate (certificazioni uniche/770, riscontri con versamenti e banche dati fiscali) che mostrino discrepanze non giustificate.
  • Il sequestro a fini di confisca diretta mira al profitto del reato (es. risparmio d'imposta); in subordine la confisca per equivalente può colpire beni nella disponibilità dell'indagato anche senza un nesso di pertinenzialità diretto con il reato (secondo art. 12-bis).
  • Il periculum in mora può essere adeguatamente motivato mostrando la precarietà finanziaria o patrimoniale dell'impresa (omessa redazione dei bilanci, cartelle esattoriali rilevanti, debiti contributivi), giustificando il rischio di dispersione delle risorse.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro preventivo occorre contestare puntualmente e con elementi concreti la ricostruzione probatoria del G.I.P. o del Tribunale, ad esempio difendendo l'effettiva corrispondenza tra ritenute certificate e versamenti o mostrando misure concrete che escludano il pericolo di sottrazione dei beni.

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