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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1627/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scialpi impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a tre mesi di reclusione (in qualità di liquidatore della Srl Scialpi) per violazione dell'art. 388 cod. pen., comma 2, per essersi sottratto agli obblighi derivanti da un sequestro conservativo ante causam disposto a favore di Angela Natoli. Il ricorrente deduceva insufficienza di prove e errata qualificazione giuridica (sostenendo che i fatti avrebbero dovuto rientrare, al più, nell'art. 388 comma 1 o costituire mera omissione non punibile), inoltre chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e contestava, in via preliminare, questioni processuali sulla tempestività del ricorso.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure formali e sostanziali: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la qualificazione del fatto come elusione del provvedimento cautelare (art. 388, comma 2) per la mancata indicazione del sequestro nel bilancio finale di liquidazione e per l'anticipata cancellazione della società prima dell'incasso di tutti i crediti, condotte idonee a impedire la realizzazione della garanzia per la creditrice. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata rigettata per carenza di motivazione e per la valutazione negativa della gravità del danno e delle modalità della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza della parte civile, liquidate in 3.686 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    La norma punisce l'elusione di misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 2 (elusione) quando il liquidatore ha posto in essere atti idonei ad impedire l'efficacia del sequestro (omissione nella rendicontazione e accelerazione della cancellazione societaria), distinguendo tale condotta dal mero rifiuto di ottemperare a un obbligo di facere

  • art. 388, comma 1, cod. pen.

    Riguarda atti simulati o fraudolenti volti a sottrarre beni alla garanzia; il ricorrente aveva invocato tale fattispecie come alternativa, ma i giudici hanno ritenuto più coerente l'applicazione del comma 2

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la sua applicazione avendo valutato il danno, le modalità della condotta e il mancato soddisfacimento della parte civile, oltre alla genericità della richiesta difensiva

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione delle sentenze; la Corte ha rilevato che la notificazione della sentenza era avvenuta il 30 giugno 2022 e non il 15 giugno 2022 come sostenuto dalla parte civile, rendendo tempestivo il ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. L. n. 176 del 2020

    Consente la trattazione scritta in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; la Corte ha svolto il giudizio in forma scritta ai sensi di tale disposizione

Massime di principio

  • La mancata indicazione di un sequestro conservativo o di un credito contestato nel bilancio di liquidazione, unitamente ad atti che accelerano l'estinzione societaria prima dell'incasso dei crediti, può integrare condotte elusive punibili ai sensi dell'art. 388, comma 2, cod. pen.
  • La distinzione tra mera omissione/disobbedienza e comportamento elusivo dipende dalla concretezza e dall'ulteriorità dell'azione: l'elemento rilevante è se sono stati posti in essere comportamenti volti ad impedire la realizzazione dell'effetto pratico del provvedimento cautelare, non la semplice inerzia
  • Per ottenere la cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizi specifici della motivazione della sentenza impugnata; la riedizione generica delle prove o la semplice riaffermazione della tesi difensiva è insufficiente
  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione e elementi concreti sul danno, sulle modalità e sulla rilevanza sociale della condotta; richieste generiche o prive di dati concreti sono destinate a essere rigettate
  • In procedimenti relativi a liquidazione societaria e misure cautelari antecedenti alla cancellazione, è prudente conservare e documentare tutte le comunicazioni e le movimentazioni patrimoniali; ogni scelta gestionale che possa incidere sulla garanzia dei creditori deve essere adeguatamente motivata e registrata
  • La tempestività dei rimedi impugnatori va valutata rispetto alla data effettiva di notifica della sentenza; contestazioni formali sulla decorrenza richiedono prova documentale della diversa data di notificazione

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