Cassazione Civile, Ordinanza n. 30774/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel 2000 e da un successivo accordo transattivo del 21 maggio 2004 volto a definire le contestazioni sorte tra le parti. L'appaltatrice sosteneva che la transazione fosse rimasta inefficace o comunque risoluta per l'inadempimento della controparte, la quale non si sarebbe attivata presso il Comune di Roma per ottenere l'autorizzazione necessaria all'esecuzione dell'accordo e avrebbe omesso di trasmettere documentazione utile. In conseguenza di tale dedotto inadempimento, l'appaltatrice chiedeva il risarcimento del danno commisurato all'importo di tutte le 14 riserve iscritte nel registro di contabilità. In via ulteriore, chiedeva il riconoscimento di importi relativi a riserve specifiche, incluse quelle concernenti gli oneri di sicurezza e i costi sostenuti per perizie di variante. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile per difetto di interesse la censura sulle 14 riserve, aveva escluso la debenza della pretesa relativa alla riserva "O" e aveva ritenuto nuova la domanda relativa agli oneri di sicurezza per le perizie di variante. Con il ricorso per cassazione la società appaltatrice denunciava: 1) violazione dell'art. 1358 c.c. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di valutare l'imputabilità dell'inadempimento della condizione sospensiva alla committente e avesse erroneamente negato l'interesse all'impugnazione; 2) violazione della normativa sui piani di sicurezza e sulle modifiche legislative in materia di appalti pubblici, per il rigetto della domanda di rimborso degli oneri di sicurezza; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura sull'erronea declaratoria di difetto di interesse e sul mancato preliminare accertamento dell'eventuale inadempimento della committente rispetto agli obblighi assunti per consentire l'efficacia della transazione. Ha osservato che la Corte d'appello aveva indebitamente dato rilievo alla sola insussistenza del danno diretto e immediato senza prima verificare se la condotta omissiva della committente integrasse inadempimento rilevante ai fini della domanda risarcitoria. I restanti due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Roma, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1358 c.c.
La Corte richiama la norma in relazione al dovere della parte di comportarsi secondo buona fede nel periodo in cui la condizione è pendente, valorizzandola come possibile parametro per valutare l'omessa attivazione della committente ai fini dell'esecuzione della transazione.
art. 1381 c.c.
La norma è evocata come possibile fondamento della rilevanza della condotta omissiva della committente nell'assunzione dell'obbligo di far ottenere l'autorizzazione del Comune.
art. 1223 c.c.
È richiamato per il principio secondo cui il risarcimento presuppone che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
art. 112 c.p.c.
È invocato per censurare l'omessa pronuncia o l'erronea impostazione del thema decidendum da parte del giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della motivazione della sentenza, contestandosi la carenza logico-giuridica del percorso decisorio.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È il vizio denunciato nel primo motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame/erronea motivazione nei limiti consentiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nei secondi e terzi motivi per violazione di norme sostanziali e processuali.
art. 91 c.p.c.
È richiamato in relazione alla censura sulle spese di lite, poi assorbita.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È indicato solo come base procedurale per la camera di consiglio e il deposito di memoria.
d. lgs. n. 528/1999
È citato quale normativa invocata sulla disciplina degli oneri di sicurezza negli appalti pubblici, ma la relativa censura è assorbita.
d. lgs. n. 494/1996
È citato nella prospettazione del secondo motivo in tema di sicurezza nei cantieri e fase progettuale.
l. n. 109/1994
È richiamata, come modificata dalla l. n. 415/1998, nella censura relativa agli oneri di sicurezza.
l. n. 415/1998
È citata quale modifica della disciplina degli appalti pubblici e degli oneri di sicurezza.
art. 25, comma 2, d. lgs. n. 528/1999
È menzionato nella motivazione della corte territoriale come non applicabile alle perizie di variante successive all'entrata in vigore della norma.
art. 12 d. lgs. n. 528/1999
È richiamato dalla corte territoriale per escluderne l'applicazione al caso concreto in tema di costi della sicurezza.
Massime di principio
- Quando l'appaltatore impugna una decisione che ha escluso il risarcimento per inadempimento della controparte rispetto a un accordo transattivo condizionato, il giudice deve verificare in via preliminare se la condotta omissiva integri effettivo inadempimento dell'obbligo assunto, prima di arrestare l'esame alla sola prospettazione della mancanza di un danno immediato e diretto.
- È erronea la declaratoria di difetto di interesse all'impugnazione se il motivo di appello mira a ottenere un diverso e più ampio accertamento sul titolo del danno, anche quando il primo giudice abbia già riconosciuto solo una parte delle pretese economiche azionate.
- Nel valutare una domanda risarcitoria collegata all'inadempimento di un'obbligazione assunta per rendere efficace una transazione, non può essere omessa la verifica della condotta dovuta dalla parte obbligata e della sua eventuale rilevanza causale, perché il giudizio sul danno presuppone l'accertamento dell'inadempimento.
- La censura di legittimità è fondata quando il giudice di merito salta il necessario passaggio logico tra accertamento dell'obbligo violato e valutazione del danno, risolvendo la controversia sulla base di una ragione più liquida senza esaminare il presupposto giuridico decisivo.
- Se un motivo di ricorso viene accolto perché investe un passaggio decisivo della motivazione, le doglianze ulteriori che dipendono logicamente dallo stesso nucleo controverso possono essere dichiarate assorbite.
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