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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10425/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura generale impugnava la sentenza di applicazione della pena pattuita (art. 444 c.p.p.), deducendo che non sussistevano elementi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche e che, quindi, era stata applicata una pena illegale in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento successiva all'entrata in vigore della legge n. 103/2017, l'impugnabilità in Cassazione è limitata ai soli motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha poi chiarito che la pena concordata (1 anno e 6 mesi di reclusione e euro 3.200 di multa, pena condizionalmente sospesa) rientra nei limiti edittali della fattispecie e non è pertanto "illegale" secondo i parametri di legittimità definiti dalla giurisprudenza di legittimità; eventuali errori nei passaggi di calcolo sono irrilevanti se il risultato finale è conforme alla legge. Di conseguenza la sentenza del GIP resta confermata e il gravame del P.G. è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); qui il procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate; rende inammissibili i ricorsi che deducano errori di calcolo o contestazioni sulle attenuanti non rientranti in quelle categorie.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sul riconoscimento e valutazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamata dalla Procura generale come oggetto della censura, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione non fosse proponibile in Cassazione nel rito del patteggiamento.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. con l'obiettivo di limitare le impugnazioni e accelerare la formazione del giudicato sulle sentenze di patteggiamento.

  • art. 23 e seguenti cod. pen.; artt. 65 e 71 e seguenti cod. pen.

    Riferimenti ai limiti edittali generali e specifici: la Corte utilizza tali articoli per definire il perimetro della "pena illegale" (la pena è illegale solo se eccede o è al di sotto dei limiti edittali previsti).

  • art. 603-bis cod. pen.; art. 12, comma quinto, d.lvo n. 286 del 1998

    Norme sostanziali collegate ai reati contestati nel procedimento di merito, indicate nella sentenza di patteggiamento come fattispecie per le quali è stata applicata la pena.

Massime di principio

  • Le sentenze di patteggiamento sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni diverse sono inammissibili.
  • La nozione di "pena illegale" è stretta: la pena è illegale solo se, per specie o quantità, si colloca al di fuori della cornice edittale prevista dalla legge (eccede o è inferiore ai limiti stabiliti); errori nei calcoli intermedi sono irrilevanti se il risultato finale rientra nei limiti edittali.
  • Non è proponibile in Cassazione una doglianza sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nel contesto del patteggiamento, salvo che la censura rientri nelle ipotesi previste dal comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
  • La legge n. 103/2017 mira a scoraggiare ricorsi dilatori contro le sentenze di patteggiamento e a dare rapidità alla formazione del giudicato; ciò giustifica un regime di impugnabilità più rigoroso per il rito concordato.
  • Se la pena concordata è conforme alla legge e ai limiti edittali, il giudicato formato con patteggiamento si conserva anche in presenza di vizi nel percorso argomentativo utilizzato per determinarla.

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