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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40631/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna per furto in abitazione già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Con il primo, secondo e terzo motivo contestava: il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova; il mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità; la mancata prova della corrispondenza della refurtiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero non consentite in sede di legittimità perché ripetitive di doglianze già esaminate e disattese in appello con argomenti giuridici corretti e non sorrette da una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità

    La Corte menziona il mancato riconoscimento della causa attenuante relativa alla speciale tenuità del danno patrimoniale come oggetto di censura, senza però svolgere nel testo ulteriori precisazioni interpretative di merito.

  • art. 168-bis c.p.

    sospensione del procedimento per messa alla prova

    La Corte indica che il diniego della messa alla prova era già stato esaminato e respinto dal giudice di merito; in cassazione la censura non era proponibile nei termini dedotti.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ribadisce che in cassazione non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre questioni già vagliate dal giudice di merito senza una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata dalla Corte.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito: la deduzione deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non limitarsi a reiterare doglianze fattuali o valutative.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la determinazione della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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