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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12034/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna in quanto ritenuto colpevole di essere stato sorpreso alla guida nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con revoca della patente e di aver opposto violenta resistenza al personale di polizia. I motivi di ricorso concernevano: il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e il diniego della continuazione tra reati. La Corte di merito aveva valorizzato il consistente curriculum giudiziario dell'imputato (condanne definitive per furto, ricettazione, violazioni inerenti la sorveglianza speciale e detenzione di stupefacenti) ritenendolo ostativo al riconoscimento delle attenuanti e a favore dell'applicazione della recidiva; inoltre la confessione è stata valutata di scarsa rilevanza attenuante in quanto resa dopo l'esistenza di un quadro probatorio già definito. Il ricorrente ha altresì contestato la mancata considerazione di eventuale estinzione degli effetti penali per alcune condanne a seguito di affidamento in prova, ma non ha documentato esito positivo della misura al momento del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili sul merito, ritenendo la motivazione della Corte d'appello adeguata e priva di vizi logico-giuridici rispetto al diniego delle attenuanti e all'applicazione della recidiva. Tuttavia, prende atto della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n.25/2019) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nella parte in cui configura come delitto l'inosservanza degli obblighi di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"; in conseguenza di ciò la Cassazione annulla senza rinvio la condanna limitatamente al reato di cui all'art. 75, comma 2, perché il fatto non sussiste. Per il reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n.159/2011 ricalcola la pena: partendo dal minimo edittale di sei mesi di arresto e riducendolo della metà per il rito abbreviato, esclude l'aumento per recidiva e l'applicazione delle attenuanti generiche, pervenendo alla pena finale di tre mesi di arresto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena e sugli elementi che il giudice può prendere in considerazione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice può valutare l'elemento ritenuto prevalente ai fini dell'attribuzione delle attenuanti

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola sull'obbligo di motivazione in caso di diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha osservato che non è necessaria la valutazione di ogni singola deduzione difensiva, ma l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"

    La disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte indicata dalla Corte costituzionale (sent. n.25/2019); di conseguenza le condanne fondate su tale formulazione devono essere annullate perché il fatto non sussiste

  • art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; la contravvenzione contestata a Bisicchia è sopravvissuta all'annullamento dell'art.75 e la pena relativa è stata rideterminata tenuto conto della natura contravvenzionale e delle regole sul rito abbreviato

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di procedere alla rideterminazione della pena; applicata per rideterminare la pena relativa al reato contravvenzionale dopo l'annullamento dell'altro capo

  • Sentenza Corte cost. n. 25/2019

    declarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011 nella parte relativa alle prescrizioni di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"

    Giurisprudenza costituzionale che ha imposto l'annullamento delle condanne basate sulla parte incostituzionale della norma

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903/2020; Sez. 5, n. 43952/2017; Sez. 2, n. 3896/2016; Sez. U, n. 5859/2011; Sez. U, n. 6903/2016)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati dalla Corte per affermare che: il giudice può privilegiare un singolo elemento ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche; non è richiesta la disamina di ogni singola deduzione difensiva; l'esito positivo dell'affidamento in prova estingue gli effetti penali delle condanne (onere probatorio a carico del ricorrente); e che l'autonomia dei reati impedisce effetti processuali tra capi per i quali l'impugnazione è inammissibile

Massime di principio

  • Il giudice di merito può limitarsi a valutare l'elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. per riconoscere o negare le attenuanti generiche; non è tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate dalla difesa
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede soltanto l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ostativi, non una replica puntuale a ogni argomentazione difensiva
  • Per l'applicazione della recidiva rilevano le condanne anteriori a meno che il ricorrente non dimostri l'estinzione degli effetti penali (ad es. esito positivo dell'affidamento in prova); l'onere probatorio sull'estinzione grava sul ricorrente
  • Se una norma dichiarata incostituzionale ha fondato una condanna, la Corte di cassazione annulla quella condanna limitatamente alla parte colpita dall'incostituzionalità (anche d'ufficio se necessario)
  • Quando in una condanna cumulativa un capo viene annullato per motivi sopravvenuti (es. illegittimità costituzionale), la Corte può rideterminare la pena per i restanti reati senza rinvio, utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p. e le disposizioni procedurali applicabili (art. 620 c.p.p.)
  • In ricorsi per cassazione contro sentenze cumulate, l'inammissibilità del ricorso per alcuni capi non impedisce che per quei capi si sia formato il giudicato parziale e che, di conseguenza, non possa essere rilevata successivamente la prescrizione maturata dopo la decisione di appello

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