Cassazione Penale, Sentenza n. 12478/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma della confisca dei beni disposta dal Tribunale di Venezia nei confronti di beni ritenuti riferibili a Lanuti Fernando e Penzo Susanna; i ricorrenti contestano la qualificazione di "pericolosità" (in particolare la nozione di pericolosità storica), la sussistenza della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti, la fittizietà delle intestazioni a terzi (prestanome) e la correlazione temporale tra periodo di pericolosità e acquisizioni patrimoniali
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Penzo Susanna, Penzo Vittorino e Lanuti Lucia e ha rigettato come infondato il ricorso di Pasini Franca. È stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la condizione di pericolosità (anche in forma "storica") e la riconducibilità patrimoniale dei beni ai soggetti pericolosi tramite indizi convergenti (movimentazioni bancarie, sequenza storica delle operazioni societarie, rapporti personali e flussi finanziari). È stata ritenuta legittima la confisca anche di acquisizioni avvenute immediatamente dopo il periodo di pericolosità come reimpiego delle risorse illecite. Conseguentemente i ricorrenti inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (ammenda) di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la ricorrente Pasini è condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011
La norma è stata interpretata in chiave di "pericolosità storica": la condotta illecita continuativa e professionale realizzata nel periodo 2016-2018 integra la categoria soggettiva prevista dall'art.1 comma1 lett.b) e legittima misure patrimoniali anche se la pericolosità si è successivamente attenuata, purchè sia dato un giudizio prognostico implicito o esplicito
Sez. U, c.d. pronuncia "Spinelli" (Sezioni Unite)
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di intestazione formale a terzi, l'accusa deve provare la sostanziale provenienza del bene da risorse del soggetto pericoloso; la confisca può basarsi su risorse "ragionevolmente stimate" di provenienza illecita purchè la prova indiziaria presenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza
Corte Costituzionale
Usata quale parametro interpretativo per valutare la nozione di "abitualità" e la durata/consistenza dell'attività illecita ai fini dell'inquadramento nella categoria di pericolosità
cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento ai requisiti dell'indizio: nella prova indiziaria gli elementi devono avere carattere di gravità, precisione e concordanza
disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i motivi ammessi in cassazione nei procedimenti di prevenzione patrimoniale, ovvero la limitazione a censure di violazione di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente
cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria (ammenda) a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa
Massime di principio
- La nozione di "pericolosità storica" può giustificare misure patrimoniali anche quando la pericolosità si è cessata, se il periodo criminoso dimostrato è stato prolungato e professionalmente organizzato e consente una prognosi implicita sulla tendenza a produrre reddito illecito
- L'onere di provare la riconducibilità sostanziale dei beni formalmente intestati a terzi grava sull'accusa; la prova può essere anche indiziaria ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti
- L'assenza di ingerenza gestionale diretta da parte del soggetto pericoloso non esclude la confiscabilità: l'ingerenza è un elemento indiziario fra altri (sequenza cronologica, flussi bancari, rapporti personali) e non un presupposto necessario
- È possibile disporre la confisca di acquisizioni patrimoniali intervenute immediatamente dopo il periodo di pericolosità se vi sono indici rigorosi che le qualificano come reimpiego di risorse originariamente di provenienza illecita; maggiore è il lasso temporale dalla cessazione, più rigorosi devono essere gli indizi
- In sede di cassazione per misure di prevenzione è limitato il controllo sui fatti: le censure che mirano a una rivalutazione critica degli elementi probatori in fatto sono spesso inammissibili o non fondate se il giudice di merito ha motivato logicamente
- Per i terzi formalmente titolari (presunti prestanome) la via di difesa principale è dimostrare l'autonomia patrimoniale e la legittimità delle risorse impiegate con documentazione chiara e congrua (movimenti bancari, fonti di reddito, tempistica degli acquisti)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12456/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12457/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12458/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12459/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12461/2024 del 27/03/2024
- Sentenza penale · 27 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 12462/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →