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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09223/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l’ordinanza che aveva accolto l’opposizione proposta da Mariangela Calò contro la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 99 del T.U. (D.P.R. n.115/2002) e l’assoluto difetto di motivazione del provvedimento sotto il profilo della mancata condanna del Ministero della Giustizia, ritenuto totalmente soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente, integralmente vittoriosa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui, nelle opposizioni avverso il provvedimento di rigetto o di dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio (art. 99 T.U.), la liquidazione del compenso del difensore avviene secondo l'art. 82 T.U. e non secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c.; inoltre la legittimata passiva nell'opposizione ex art. 99 T.U. è l'Agenzia delle Entrate e non il Ministero della Giustizia, sicché non vè alcun interesse attuale e concreto a ottenere la condanna alle spese nei confronti del Ministero della Giustizia. Per queste ragioni le censure della ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate e prive di interesse. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute per il giudizio di legittimità dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro 1.000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia) - art. 99

    Disciplina l'opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nell'opposizione ex art. 99 la legittimata passiva è l'Agenzia delle Entrate e la liquidazione del compenso dell'avvocato è regolata dall'art. 82 T.U.

  • Codice di procedura civile - artt. 91 e 92

    Norme sulla condanna alle spese e sulla compensazione in senso tecnico-giuridico applicabili ai giudizi civili e contenziosi; la Corte ha ritenuto che non siano applicabili all'opposizione ex art. 99 T.U.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia) - art. 75

    Estende gli effetti dell'ammissione al patrocinio a tutte le procedure derivate e accidentali connesse al procedimento principale, inclusa l'opposizione al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia) - art. 82

    Stabilisce le forme e le modalità di liquidazione del compenso dell'avvocato nel sistema del patrocinio a spese dello Stato; norma applicabile all'opposizione ex art. 99 T.U.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia) - art. 170

    Regola l'opposizione al decreto di pagamento dei compensi promossa dal difensore: procedimento contenzioso nel quale il Ministero della Giustizia può essere convenuto e dove possono trovare applicazione gli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 (T.U. spese giustizia) - art. 109

    Stabilisce che gli effetti dell'ammissione al patrocinio decorrono dalla data di presentazione della domanda, non dalla data del provvedimento di ammissione.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma utilizzata per la comminazione dell'ammenda per ricorso manifestamente infondato; applicata in combinato con la giurisprudenza costituzionale per la quantificazione della sanzione.

  • Corte costituzionale - sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata come criterio interpretativo ai fini della quantificazione dell'ammenda ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di patrocinio (art. 99 T.U.) la liquidazione dei compensi dell'avvocato segue l'art. 82 T.U. e non gli artt. 91 e 92 c.p.c.
  • La legittimata passiva nell'opposizione ex art. 99 T.U. è l'Agenzia delle Entrate: il Ministero della Giustizia non è parte in tale procedimento e non può essere ritenuto soccombente ai fini della condanna alle spese in quel giudizio.
  • Per impugnare con successo la mancata condanna alle spese occorre avere interesse attuale e concreto nei confronti della parte legittimata; un ricorso volto a ottenere la condanna di una parte non legittimata è privo di interesse e quindi inammissibile.
  • Se il motivo di ricorso non considera il corretto quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza consolidata (es. differenza tra art. 99 e art. 170 T.U.), il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato con conseguente condanna a spese e possibile ammenda.
  • L'ammissione al patrocinio produce effetti retroattivi alla data di presentazione della domanda; ciò incide sulla spettanza e sulla modalità di liquidazione degli onorari a favore del difensore.

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