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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15572/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo dichiarava colpevole ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato il 16 maggio 2021 per un'udienza fissata il 19 maggio 2021, in violazione del termine dilatorio di trenta giorni previsto dall'art. 20, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 274. Per tale motivo deduceva la nullità del giudizio per violazione delle regole di convocazione, nullità che riteneva non sanata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, sebbene la citazione sia stata notificata in violazione del termine previsto, si è trattato di una nullità relativa e non di una nullità assoluta, dato che non è stata omessa la citazione né è risultata inidonea ad informare l'imputato. Poiché il difensore dell'imputato, nominato d'ufficio, non eccepì la irregolarità all'udienza del 19 maggio 2021 al primo accertamento della costituzione delle parti, il vizio si è sanato ai sensi della giurisprudenza e delle norme applicabili. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la conferma della condanna, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Norma sostanziale in base alla quale l'imputato è stato dichiarato colpevole; riguarda disposizioni del testo unico sull'immigrazione (violazione contestata all'imputato).

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 274

    art. 20, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 274

    Prevede il termine dilatorio di trenta giorni per la comparizione dell'imputato: la sua inosservanza può comportare una nullità relativa della citazione se non incide sull'effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina d'ufficio del difensore quando l'imputato è assente; nel caso il difensore nominato non eccepì la irregolarità in udienza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce le ipotesi di nullità assoluta della notificazione della citazione (omessa o tale da non assicurare la conoscenza effettiva). La Corte ha distinto questa nullità assoluta dalla nullità relativa.

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la sanatoria delle nullità derivanti da violazioni delle regole sulle modalità di esecuzione, quando non ricorra la nullità assoluta.

  • art. 181, comma 3 e art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 181, comma 3 e art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine e il momento processuale per eccepire le nullità relative del decreto che dispone il giudizio: devono essere sollevate immediatamente, al primo accertamento della costituzione delle parti, pena la preclusione e la sanatoria.

  • Sez. U e giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004; Sez. 6, n. 39021 del 15/04/2013; Sez. 6, n. 34629 del 27/06/2008

    Giurisprudenza consolidata che distingue tra nullità assoluta (omessa o inefficace notifica) e nullità relativa (violazioni delle modalità di esecuzione) e chiarisce i casi in cui opera la sanatoria per mancata tempestiva eccezione.

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione a giudizio effettuata in violazione del termine di comparizione (es. meno di 30 giorni) costituisce, di regola, una nullità relativa, non una nullità assoluta, salvo che la notificazione sia omessa o tale da non permettere la conoscenza effettiva dell'atto.
  • La nullità relativa derivante da vizio formale della citazione si considera sanata se non viene tempestivamente eccepita: l'eccezione deve essere formulata subito dopo il primo accertamento della costituzione delle parti (art. 181 c.p.p. e correlati). La mancata obiezione del difensore in udienza determina la perdita della possibilità di dedurre il vizio in sede successiva.
  • Per ottenere annullamento o pronuncia favorevole su simili vizi processuali è necessario dimostrare che la notificazione è stata omessa o che, per le modalità adottate, l'imputato non ha potuto conoscere effettivamente l'atto; la sola violazione del termine procedurale non è sufficiente se non contestata tempestivamente.
  • In situazioni simili è opportuno che il difensore annoti e produca nell'atto d'udienza l'eccezione sulla regolarità della citazione e la conservi nel verbale, per non perdere la possibilità di far valere il vizio.
  • La giurisprudenza richiede attenzione alla distinzione tra vizi che incidono sull'effettiva conoscenza dell'atto (nullità assoluta) e vizi meramente formali o procedurali (nullità relativa) ai fini della possibilità di sanatoria.

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