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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 895/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li confermava colpevoli per reati di usura (art. 644 c.p.). Miraudo deduce l'insufficiente riscontro alle dichiarazioni della persona offesa (Bringheli) e la valutazione circolare di prove; La Corte contesta la credibilità di Bringheli, il travisamento di deposizioni e intercettazioni, la mancata motivazione sulla natura usuraria degli interessi e l'errata conferma della confisca di somme non di sua proprietà; Ricciardi censura violazioni del principio di correlazione accusa-sentenza, la monetizzazione unitaria di rapporti eterogenei (assegni, Porsche, cessione immobile), carenze motivazionali sulla sproporzione sinallagmatica, errori nella determinazione della pena e rifiuto delle attenuanti generiche. Alcune difese hanno altresì proposto motivi nuovi tardivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericita', mancata specificita' dei motivi o manifesta infondatezza. Ha confermato i principi applicati dai giudici di merito (valore dei riscontri a dichiarazioni di persone offese/testimoni assistiti, valutazione delle intercettazioni, no sindacabilita' ampia del libero convincimento del giudice di merito salvo travisamento palese). Ha comunque ordinato la correzione di un errore materiale nel dispositivo relativo alla pena di Miraudo (disallineamento tra dispositivo letto in udienza e testo depositato) demandando la rettifica al giudice che ha emesso la sentenza. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e ha irrogato, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', una ammenda di 3.000 euro ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Disciplina l'esame della persona offesa/testimone assistito; la sentenza ha considerato rilevante lo status processuale ma ha ritenuto legittima la valutazione delle sue dichiarazioni se corredate da riscontri indipendenti

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che le dichiarazioni delle persone offese vadano valutate con cautela e in rapporto ad altri elementi di prova; la Corte ha richiamato il principio ma ritenuto adeguati i riscontri indicati dai giudici di merito

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Riguarda l'onere di produrre elementi e deduzioni in appello; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di autosufficienza e di allegazione di atti utili alla censura

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di nullita' o vizio di motivazione; citata in relazione ai criteri di valutazione della prova e della motivazione di appello

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha richiesto una trasformazione radicale per ritenere violato il principio, valutando che l'imputato ha potuto difendersi sul fatto contestato

  • art. 644 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'usura; la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla natura usuraria degli interessi alla luce dei riscontri e del calcolo trimestrale del superamento del tasso soglia

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca e la non confiscabilità dei beni appartenenti a terzi; la Corte ha osservato che la questione sulla titolarita' del denaro confiscato doveva essere esperibile in sede opportuna e che alcuni objection erano prive di interesse processuale in Cassazione

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'inserimento in fascicolo da parte della cancelleria di atti specificamente indicati; la Corte ha ricordato che l'onere di indicare tali atti spetta al ricorrente e non può essere delegato alla cancelleria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilita' delle impugnazioni; applicata per condannare i ricorrenti alle spese

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Consente la rettifica di errori materiali nella sentenza da parte dello stesso giudice che l'ha emessa; invocato per la correzione del dispositivo relativo alla pena di Miraudo

Massime di principio

  • Se la motivazione di appello e quella di primo grado risultano conformi ("doppia conforme"), la Cassazione esercita un sindacato limitato: non e' tenuta a rianalizzare ogni elemento ma verifica la logicita' complessiva e l'assenza di travisamento palese della prova.
  • Le dichiarazioni della persona offesa o del testimone assistito possono essere utilizzate per la condanna solo se corredate da riscontri indipendenti: tali riscontri possono essere documentali, intercettazioni, accertamenti bancari o altre evidenze che non derivino dalla sola fonte accusatoria.
  • L'interpretazione di intercettazioni e valutazione delle testimonianze sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se vi e' manifesta illogicita' o travisamento incontestabile.
  • Il ricorrente ha l'onere di autosufficienza nell'impugnazione: deve indicare e, quando richiesto, allegare integralmente gli atti che assume travisati; deduzioni generiche o mancata produzione di atti rendono il motivo inammissibile.
  • Per ritenere violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e' necessario che la sentenza muti radicalmente la fattispecie in maniera da pregiudicare la difesa; differenze formali o limitate non costituiscono per se' motivo di annullamento.
  • In caso di discrepanza tra dispositivo e motivazione relativa alla pena, il dispositivo letto in udienza generalmente prevale salvo errore materiale chiaramente rilevabile che consenta la rettifica secondo le norme procedurali.
  • Le contestazioni sulla confisca di somme intestate a terzi richiedono che il terzo eserciti i rimedi nel processo o in sede esecutiva; la Cassazione puo' non accogliere censure che non mostrino un interesse processuale attuale e adeguatamente dedotto.

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