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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08759/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura sulla gestione della richiesta di concordato in appello e sulla tardività del dissenso del Pubblico Ministero; si lamenta la mancata statuizione della Corte d'appello sulla richiesta di concordato e la presunta nullità per tardivo deposito del dissenso, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) censura sulla valutazione delle prove testimoniali e sulla presunta motivazione manifestamente contraddittoria e basata su mero indizio (numero telefonico non comprovato); 3) censura per mancata valutazione della richiesta di assoluzione, anche in via dubitativa, per insufficienza o contraddittorietà della prova.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte di cassazione ha ritenuto infondato il profilo relativo al termine per la manifestazione di concorde volontà previsto dall'art. 599‑bis c.p.p., osservando che rileva la mancata manifestazione entro il termine perentorio e che il dissenso del procuratore generale privo di consenso impedisce la costituzione del concordato, non essendo sindacabile in cassazione la mancata adesione della parte pubblica; pertanto la Corte d'appello ha legittimamente preso atto della mancata adesione e ha proseguito nel giudizio ordinario. I motivi secondo e terzo sono stati giudicati generici e aspecifici e quindi non consentiti: la Corte ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito, che avevano fondato la condanna su documenti (preliminare con nome e foto), riconoscimenti testimoniali, e sull'accertamento della falsità dell'assegno circolare e del relativo artificio e raggiro. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare € 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale criterio di ammissibilità e motivazione dei motivi di ricorso in cassazione; usata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente

  • art. 599‑bis c.p.p.

    La Corte interpreta che rileva la manifestazione concorde delle parti entro il termine perentorio previsto (quindici giorni prima dell'udienza) e che la mancata adesione del pubblico ministero impedisce la costituzione del concordato in appello; il dissenso del P.G. non è sindacabile in cassazione

  • art. 598‑bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di termini di deposito del dissenso del P.G.; la Corte segnala che non rileva ai fini dell'esistenza del concordato la comunicazione tardiva del dissenso se non vi è stata manifestazione concorde entro il termine

  • art. 195 c.p.p.

    Norma sulla valutazione della prova: la Corte ricorda che le censure sulla valutazione del merito devono essere specifiche; motivazione dei giudici di merito ritenuta congrua e priva di illogicità manifesta

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla richiesta di assoluzione in via subordinata; la Corte osserva che la presente censura non è stata svolta con la necessaria specificità

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 448, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione per distinguere il concordato in appello dall'applicazione della pena su richiesta delle parti, sottolineando che nel concordato la mancanza del consenso della parte pubblica impedisce la definizione concordata

  • Giurisprudenza Sez. 2, n. 8605 del 05/11/2020 e Sez. U, n. 2647 del 10/07/2025

    Precedenti ritenuti confermativi del principio che il dissenso del pubblico ministero impedisce il concordato in appello e che tale dissenso non è sindacabile in cassazione

Massime di principio

  • La proposta di concordato in appello richiede la manifestazione concorde delle parti entro il termine perentorio previsto dall'art. 599‑bis c.p.p.; senza tale manifestazione il concordato non si perfeziona.
  • Il dissenso del pubblico ministero rispetto al concordato in appello impedisce la definizione concordata e non è sindacabile con il ricorso per cassazione; la mancata adesione della parte pubblica è condizione ostativa al concordato.
  • Non sussiste un diritto dell'imputato a "controdedurre" al dissenso del pubblico ministero; la legge non prevede l'obbligo di concedere un termine per replicare alla posizione della parte pubblica in tale ipotesi.
  • Le censure sulla valutazione delle prove in sede di merito devono essere specifiche e confrontare in concreto la motivazione impugnata; motivazioni coerenti e prive di illogicità manifesta non sono sindacabili in cassazione.
  • Motivi generici e aspecifici, che non espongono un'effettiva comparazione critica con la motivazione impugnata, determinano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La richiesta di assoluzione, anche in via dubitativa, deve essere formulata e motivata con precisione in sede d'appello per poter essere adeguatamente valutata e contestata in eventuale ricorso.

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