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Sentenza

Sentenza del 15/07/2020 n. 14979 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento per gli anni 2003-2006 relativi a cessioni in sospensione d'imposta effettuate dalla s.r.l. sulla base di dichiarazioni d'intento rivelatesi false: i cessionari non erano esportatori abituali ed era in atto un sistema di frode I.V.A. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento in primo grado; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo che la contribuente avesse valutato la solvibilità e adottato cautele (pagamenti anticipati) tali da escludere la consapevolezza della frode. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione su più motivi, deducendo in particolare che la CTR non ha valutato se il cedente avesse adottato tutte le misure ragionevoli per accertare la veridicità delle dichiarazioni d'intento e non ha adeguatamente motivato circa gli indici che potevano far presumere la conoscenza della frode (ripetute relazioni con soggetti che rilasciavano dichiarazioni false, acquisti mirati di specifico prodotto, cambi societari dei clienti, fatturati anomali, cessazione degli acquisti con l'inizio delle verifiche fiscali, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (nullità della sentenza per mancata contestazione delle dichiarazioni d'intento in primo grado) e ha assorbito il secondo. Ha però accolto gli altri motivi, ritenendo che la Commissione Tributaria Regionale non abbia compiutamente valutato gli elementi presuntivi di conoscenza della frode e l'onere di diligenza del cedente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 8, comma 1, lettera c)

    Disciplina la non imponibilità delle cessioni a favore di esportatori abituali (plafond); la non imponibilità non riguarda l'insussistenza del debito IVA ma la sua esecutività mediante il meccanismo del credito/compensazione; l'esclusione della qualifica di esportatore abituale annulla il meccanismo e espone l'Erario al rischio di perdita del gettito.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 57

    Richiamato dall'Agenzia in tema di nullità della sentenza per presunta mancata contestazione di fatti decisivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la contribuente, sin dall'origine, aveva sostenuto di non poter conoscere fatti estranei alla propria condotta.

  • Codice civile, articolo 2697

    Richiama il principio in tema di prova: la parte che allega fatti deve provare; la Cassazione richiama la necessità per il giudice di valutare se gli elementi presuntivi forniti siano sufficienti a dimostrare la consapevolezza della frode.

  • Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 7, comma 3

    "qualora la dichiarazione d'intento ... sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"

    Prevede la responsabilità in capo ai cessionari/committenti che abbiano rilasciato dichiarazioni d'intento prive dei presupposti; conferma che l'effetto del meccanismo non può essere sfruttato in presenza di presupposti inesistenti.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 384

    "Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione ... o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedelta' della dichiarazione ricevuta"

    Introduce elementi di responsabilità solidale e sottolinea l'onere di comunicazione e correttezza delle informazioni, valorizzando l'obbligo di diligenza nel verificare la veridicità delle dichiarazioni d'intento.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (criteri di cassazione)

    La Cassazione ha motivato i motivi di ricorso con riferimento ai vizi di motivazione e alla violazione di norme sostanziali (art. 360 c.p.c. nn.3 e 5), ritenendo sussistere insufficiente valutazione degli elementi decisivi da parte del giudice d'appello.

  • Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, causa C-712/17 EN.SA.)

    Richiamata per confermare che la lotta alla frode I.V.A. è obiettivo comunitario e che gli ordinamenti nazionali devono impedire l'esercizio fraudolento dei benefici IVA.

Massime di principio

  • Il fornitore che riceve dichiarazioni d'intento deve adottare tutte le misure ragionevoli di diligenza per accertare la genuinità e i presupposti (esportatore abituale) delle stesse; l'adozione di cautele è elemento valutabile dal giudice per escludere la consapevolezza della frode.
  • Indici ripetuti e anomali (più clienti che rilasciano dichiarazioni false, acquisti mirati e successivi ordini di vendita, cambi societari frequenti, fatturati esteri incongrui, assenza o pochezza di struttura operativa, cessazione degli acquisti con l'avvio di verifiche) possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti dell'esistenza di un meccanismo fraudolento e della conoscenza/agevolazione dello stesso da parte del cedente.
  • La mera affermazione di aver svolto controlli generici (es. valutazione della solvibilità) può non essere sufficiente: è necessario dimostrare in concreto le misure adottate e la loro adeguatezza rispetto agli indici di anomalia.
  • In caso di contestazione giudiziale, il giudice deve motivare specificamente sull'esistenza o meno degli elementi che avrebbero dovuto suscitare il sospetto e sulle ragioni per cui le misure adottate dal cedente siano state ritenute adeguate o meno.
  • Se dalla valutazione emergono indizi che avrebbero dovuto indurre a ulteriori accertamenti o rifiutare l'operazione, il cedente può essere ritenuto responsabile dell'I.V.A. non assolta; in mancanza di accertamento probatorio adeguato, la decisione può essere riformata e il giudizio rinviato per nuovo esame.
  • La normativa nazionale prevede profili di responsabilità dei soggetti che rilasciano dichiarazioni false e strumenti per evitare l'abuso del meccanismo del plafond; l'orientamento giurisprudenziale privilegia la prevenzione della frode I.V.A. e la valutazione concreta dell'onere di diligenza.

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