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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13334/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente censura l'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod. pen. e l'omessa motivazione da parte della Corte d'appello in relazione alla richiesta, sollevata nell'appello, di concessione della sospensione condizionale della pena. Sostiene che la motivazione è carente nonostante la pena inflitta sia inferiore al limite previsto dall'art. 164 cod. pen. e che non vi sono elementi che dimostrino la probabilità di commissione di ulteriori reati da parte della stessa, essendo incensurata prima della condanna impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei soli termini relativi alla valutazione sulla sospensione condizionale della pena e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a quel profilo, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia affinché proceda alla valutazione di merito sulla concessione del beneficio. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità dell'imputata ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Rimangono inalterate le statuizioni di condanna (9 mesi di reclusione e 350,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.)

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 646

    Norma che definisce il reato per cui è stata condannata la ricorrente; la sentenza di merito ha affermato la responsabilità in relazione a tale norma

  • Codice penale, art. 163

    Disciplina le condizioni per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte segnala che la mancata valutazione motivata di tale richiesta in appello integra vizio da riesaminare

  • Codice penale, art. 164

    Stabilisce limiti di pena per la convocazione automatica del beneficio; il ricorso deduceva che la pena inflitta è inferiore al limite previsto e quindi avrebbe richiesto adeguata motivazione in caso di diniego

  • Codice di procedura penale, art. 624, comma 2

    art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, anche laddove la decisione sia parzialmente annullata e rinviata sul punto relativo al beneficio

Massime di principio

  • Se l'imputato invoca in appello la sospensione condizionale della pena e la Corte d'appello non affronta espressamente e motivatamente tale richiesta, la Cassazione annulla limitatamente a quel punto e rinvia per un nuovo esame di merito.
  • La valutazione sulla concessione della sospensione condizionale è un giudizio prognostico di merito (discrezionale) che richiede l'esame di tutti gli elementi processuali, compresi quelli sopravvenuti, e non può essere sostituito dalla Corte di legittimità.
  • Se la motivazione del giudice di merito non consente di ricavare elementi utili per valutare la prognosi di recidiva, la decisione va annullata e rimessa al giudice di appello per una nuova e puntuale valutazione.
  • La dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità può essere pronunciata dalla Cassazione anche quando annulla la sentenza limitatamente a specifici profili (es. riconoscimento di benefici), separando la questione della responsabilità dalla valutazione dei benefici.
  • Quando la pena inflitta è inferiore al limite previsto per la sospensione, il diniego del beneficio richiede adeguata motivazione; l'assenza di tale motivazione costituisce motivo di cassazione con rinvio.

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