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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12275/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte meramente reiterativi di censure già formulate in appello e disattese con motivazione logica e corretta, e in parte non proponibili in sede di legittimità perché non previamente devolute al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per fatti qualificati come rapina impropria, con contestazione della diversa ricostruzione giuridica del fatto. In particolare, i motivi dedotti erano: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina impropria ex artt. 99, 110, 628, secondo comma e terzo comma, n. 1, c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere ricondotto a tentato furto in concorso con resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 56, 624 e 337 c.p.; 2) violazione di legge sulla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite ex art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 4) manifesta illogicità della motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva. La Corte rileva che i primi, secondo e quarto motivi ripropongono doglianze già dedotte in appello e già puntualmente respinte, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è invece ritenuto inammissibile perché la relativa questione non risulta previamente dedotta in appello.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    secondo comma e terzo comma, n. 1

    La qualificazione del fatto in termini di rapina impropria e la configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite sono state ritenute correttamente affermate nei gradi di merito, sulla base degli elementi di fatto.

  • art. 56 c.p.

    Invocato dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione del fatto come tentativo di furto, ma la censura è stata ritenuta non consentita in cassazione perché già respinta in appello.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma di qualificazione alternativa del fatto (furto tentato), non accolta dalla Corte.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato dalla difesa come ulteriore diversa qualificazione del fatto in concorso con il furto tentato; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 114 c.p.

    La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta previamente in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano nella mera reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una diversa lettura del fatto e delle prove, se la censura non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare una ricostruzione alternativa del merito.
  • Le questioni non previamente dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la mancata devoluzione preclude l'esame nel giudizio di legittimità.
  • Quando il giudice di appello abbia ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza di circostanze aggravanti e la determinazione della pena con argomentazioni congrue, la censura generica e reiterativa non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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