Cassazione Penale, Ordinanza n. 12275/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi in parte meramente reiterativi di censure già formulate in appello e disattese con motivazione logica e corretta, e in parte non proponibili in sede di legittimità perché non previamente devolute al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per fatti qualificati come rapina impropria, con contestazione della diversa ricostruzione giuridica del fatto. In particolare, i motivi dedotti erano: 1) vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come rapina impropria ex artt. 99, 110, 628, secondo comma e terzo comma, n. 1, c.p., sostenendo che il fatto dovesse essere ricondotto a tentato furto in concorso con resistenza a pubblico ufficiale ex artt. 56, 624 e 337 c.p.; 2) violazione di legge sulla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite ex art. 628, terzo comma, n. 1, c.p.; 3) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 4) manifesta illogicità della motivazione sulla pena, ritenuta eccessiva. La Corte rileva che i primi, secondo e quarto motivi ripropongono doglianze già dedotte in appello e già puntualmente respinte, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo è invece ritenuto inammissibile perché la relativa questione non risulta previamente dedotta in appello.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
secondo comma e terzo comma, n. 1
La qualificazione del fatto in termini di rapina impropria e la configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite sono state ritenute correttamente affermate nei gradi di merito, sulla base degli elementi di fatto.
art. 56 c.p.
Invocato dalla difesa per sostenere la diversa qualificazione del fatto come tentativo di furto, ma la censura è stata ritenuta non consentita in cassazione perché già respinta in appello.
art. 624 c.p.
Richiamato come norma di qualificazione alternativa del fatto (furto tentato), non accolta dalla Corte.
art. 337 c.p.
Richiamato dalla difesa come ulteriore diversa qualificazione del fatto in concorso con il furto tentato; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 114 c.p.
La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante è stata ritenuta inammissibile perché non dedotta previamente in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Le questioni non dedotte come motivi di appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano nella mera reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per proporre una diversa lettura del fatto e delle prove, se la censura non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare una ricostruzione alternativa del merito.
- Le questioni non previamente dedotte come motivi di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la mancata devoluzione preclude l'esame nel giudizio di legittimità.
- Quando il giudice di appello abbia ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, la sussistenza di circostanze aggravanti e la determinazione della pena con argomentazioni congrue, la censura generica e reiterativa non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →