Ordinanza n. 423/2026 - Pescara, Sezione 1
per: 1) dichiarare l''illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Abruzzo per non avere attuato la riconversione regionale e per non aver avviato il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l''erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L''Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento; 2) per l''effetto, ordinare alla Regione Abruzzo di attuare la riconversione regionale e avviare il procedimento funzionale al conseguimento dei titoli autorizzatori e di accreditamento di cui alla LR 32/2007 e ss.mm.ii. per l''erogazione delle prestazioni di psicoriabilitazione, indicando tempistica e modalità, secondo la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dal Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L''Aquila, ai fini del rilascio, in favore della ricorrente, dei relativi provvedimenti definitivi di autorizzazione e di accreditamento. 3) disporre, altresì, qualora la Regione Abruzzo resti inadempiente oltre il prefiggendo termine, la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in luogo della stessa ai sensi dell''art. 117, 3° comma, c.p.a.. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge. Con riserva di richiedere il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento della Regione Abruzzo nell'esecuzione della sentenza n. 306, pubblicata il 31 luglio 2025, relativa alla riconversione dei posti letto secondo il decreto del 27 marzo 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La casa di cura ha presentato il 4 maggio 2026 istanza ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta per rimuovere il silenzio regionale sugli adempimenti stabiliti dalla sentenza n. 306/2025 e garantire la riconversione approvata con decreto del 27 marzo 2023 dai commissari ad acta nominati dal Prefetto dell'Aquila, senza considerare gli atti amministrativi incompatibili con il giudicato. La Regione ha dedotto di avere adottato la D.G.R. n. 448 del 15 luglio 2025 e ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La ricorrente ha contestato che tale deliberazione desse effettiva attuazione alla riconversione dei propri posti letto secondo il decreto commissariale e nei termini fissati dalla sentenza, insistendo per la nomina del commissario.
La decisione
Il TAR ha nominato il Prefetto di Chieti, o un suo delegato, commissario ad acta. Il commissario dovrà valutare se la riconversione dei posti letto stabilita dalla D.G.R. n. 448/2025 sia conforme al decreto del 27 marzo 2023 e alla sentenza n. 306/2025; qualora riscontri la non conformità, dovrà sostituirsi alla Regione nell'esecuzione degli adempimenti prescritti dalla sentenza, adottando le misure idonee a garantire la riconversione prevista dal decreto e senza tenere conto degli atti amministrativi contrastanti con il giudicato. Non risulta una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, d.lgs. 104/2010
Considerato che con istanza ex art. 117, comma 3 del D.Lgs. n.104/2010 depositata il 04/05/2026, la Casa di cura VILLA SERENA ha chiesto la nomina di un commissario ad acta che rimuova il silenzio-inadempimento della Regione Abruzzo resistente in ordine all’esecuzione degli adempimenti indicati nella sentenza di questo Tribunale n. 306 pubblicata in data 31 luglio 2025 adottando ogni misura idonea a garantire la riconversione approvata con il decreto del 27 marzo 2023 assunto dai Commissari ad acta nominati dal Prefetto di L’Aquila, senza tener conto degli atti amministrativi in contrasto con il giudicato;
Nel contesto dell'esecuzione degli adempimenti stabiliti dal giudicato, il TAR può nominare un commissario ad acta perché, in caso di inadempimento o di attuazione non conforme, si sostituisca all'amministrazione e adotti le misure necessarie a dare esecuzione alla decisione.
Massime di principio
- Nell'esecuzione di una sentenza, l'adozione di un successivo atto amministrativo non determina di per sé il venir meno dell'inadempimento: quando è contestata la sua conformità al giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di verificarla.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve conformarsi alle prescrizioni della sentenza e agli atti da essa recepiti; se accerta che l'attività amministrativa non è conforme, si sostituisce all'amministrazione e non tiene conto degli atti in contrasto con il giudicato.
Come è indicizzato
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