Sentenza n. 10548/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 14 luglio 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha chiesto inoltre che il Ministero fosse condannato ad adottare un provvedimento espresso entro il termine stabilito dal giudice e che, in caso di ulteriore inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, la violazione dell'obbligo di provvedere e il superamento del termine legale di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'amministrazione competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nel merito dell'attività dovuta, il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Dovrà tenere conto dell'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e valutare l'equipollenza del titolo, disponendo, ove necessario, misure compensative opportune e proporzionate. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza del termine principale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione contro il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine, prevedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento decorre dalla presentazione della documentazione completa; il suo superamento determina il silenzio-inadempimento.
d.lgs. 15/2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il decreto legislativo ha modificato il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La direttiva impone all'autorità competente di esaminare il titolo estero considerando l'insieme delle competenze acquisite e di valutare l'eventuale necessità di misure compensative.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate quando sussistano differenze rilevanti ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla presentazione della documentazione completa e, una volta decorso inutilmente, determina il silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'amministrazione deve considerare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, incluse la formazione e l'esperienza professionale, e non può limitarsi a un esame atomistico o meramente formale del titolo.
- La valutazione comparativa del titolo estero deve verificare la durata complessiva, il livello e la qualità della formazione e stabilire se le conoscenze e qualifiche acquisite soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale nello Stato di destinazione.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'amministrazione deve valutare l'equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine giudiziale congruo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non sostituisce l'obbligo dell'amministrazione di esercitare il potere nel termine principale, ma opera subordinatamente all'inutile decorso di tale termine e per un ulteriore termine assegnato dal giudice.
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