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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30072/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Verbania e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danni da fauna selvatica e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale: una conducente, mentre percorreva una strada provinciale, ha urtato un capriolo e ha riportato danni al proprio autoveicolo. La danneggiata ha agito per ottenere il risarcimento dalla Regione competente. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non dovuta la chiamata in responsabilità della Regione. Nel ricorso per cassazione la parte danneggiata ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 40 della legge regionale Piemonte n. 5/2012, sostenendo che l'abrogazione della precedente disciplina regionale avrebbe fatto venir meno la delega di funzioni alle Province e quindi confermato la responsabilità regionale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1, 9 e 19 della legge n. 157/1992 e degli artt. 2043 e 2052 c.c., censurando l'esclusione della responsabilità della Regione per i danni causati dalla fauna selvatica.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 40 l.r. Piemonte 4 maggio 2012, n. 5

    la ricorrente lo invoca per sostenere che l'abrogazione della precedente legge regionale abbia fatto venir meno la delega alle Province

  • legge Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70

    la sua abrogazione è indicata come evento che avrebbe eliminato la delega di funzioni alle Province

  • artt. 1, 9 e 19 l. 11 febbraio 1992, n. 157

    sono evocati per fondare la responsabilità della Regione in materia di fauna selvatica

  • art. 2043 c.c.

    la Corte precisa che la responsabilità della Regione per danni da fauna selvatica non va ricondotta a questa norma, ma all'art. 2052 c.c.

  • art. 2052 c.c.

    la Corte afferma che i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili ai sensi di questa disposizione, con legittimazione passiva in capo alla Regione

  • art. 2054, primo comma, c.c.

    viene richiamato per sottolineare che il danneggiato deve provare di avere adottato ogni opportuna cautela nella guida e l'esatta dinamica del sinistro

  • legge 11 febbraio 1992, n. 157

    è richiamata quale disciplina della fauna selvatica protetta e del relativo regime pubblico di tutela

Massime di principio

  • I danni cagionati da animali selvatici, quando la specie sia protetta e rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, sono imputabili alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2052 c.c., non già dell'art. 2043 c.c., poiché il criterio di imputazione si fonda sulla proprietà o utilizzazione dell'animale e sulla gestione pubblica del patrimonio faunistico.
  • Nell'azione risarcitoria per danni da fauna selvatica la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, quale ente titolare delle competenze normative e amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela della fauna, ferma restando la possibilità di rivalsa verso gli enti cui in concreto spettassero le misure idonee a prevenire il danno.
  • Per integrare la responsabilità ex art. 2052 c.c. in caso di collisione tra veicolo e animale selvatico, il danneggiato deve provare non solo l'urto, ma anche la dinamica concreta del sinistro, la propria condotta di guida diligente e il carattere imprevedibile e inevitabile del comportamento dell'animale, tale da costituire causa esclusiva o concorrente del danno.
  • La mera presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto con il veicolo non bastano, di per sé, a fondare il diritto al risarcimento: occorre dimostrare che, nonostante ogni cautela esigibile, l'evento non fosse evitabile.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animali
RamiResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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