Cassazione Civile, Ordinanza n. 21770/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 7.074,85, somma richiesta da una società editrice a titolo di corrispettivo per la consultazione, nel periodo 2012-2014, di opere editoriali in formato elettronico. In primo grado il decreto fu revocato perché tardivamente notificato, ma la domanda monitoria fu comunque accolta nel merito. L’opponente dedusse, tra l’altro, nullità del decreto per mancata allegazione della procura alle liti nella copia notificata, inefficacia del decreto per decorso del termine ex art. 644 c.p.c., incompetenza territoriale, insussistenza del credito per mancanza di validi contratti e ordini di fornitura, disconoscimento delle sottoscrizioni, prescrizione e pagamento del residuo. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione ritenendo che il contratto fosse provato dall’esecuzione della prestazione e che le difese dell’opponente, in particolare il richiamo a pagamenti e saldo residuo, fossero incompatibili con la contestazione del rapporto contrattuale e integrassero un’ammissione di portata confessoria. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 e 2730 c.c., per avere la Corte territoriale tratto la prova del contratto e del credito da una pretesa non contestazione e dall’eccezione di pagamento, nonostante l’allegazione e prova del rapporto fossero in realtà carenti e nonostante il disconoscimento delle sottoscrizioni; inoltre si è censurata la qualificazione confessoria degli scritti difensivi, sostenendo che, se sottoscritti solo dal difensore, non possono valere come confessione giudiziale ma al più come elementi indiziari. Con il secondo motivo, assorbito, si è denunciata violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c. per vizio della motivazione e dell’apprezzamento probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del controricorso per asserita nullità della procura speciale, ritenendo che il riferimento errato al notaio in calce all’atto fosse un mero refuso, poiché la procura ritualmente prodotta era individuabile con certezza. Nel merito ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito valore di confessione giudiziale alle difese contenute nell’atto di opposizione senza verificare se l’atto fosse sottoscritto anche dalla parte personalmente e senza accertare la sussistenza dell’animus confitendi. La Suprema Corte ha ribadito che le ammissioni contenute in scritti difensivi firmati solo dal procuratore ad litem non hanno valore confessorio, ma possono al più costituire meri elementi indiziari liberamente valutabili; la confessione giudiziale richiede invece la sottoscrizione personale della parte e la consapevole volontà di ammettere fatti sfavorevoli. Conseguentemente ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 644 c.p.c.
richiamato dall’opponente per sostenere l’inefficacia del decreto ingiuntivo per decorso del termine di notifica.
art. 645 c.p.c.
indicato come base dell’opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte lo richiama nel verificare il contenuto dell’atto di opposizione.
art. 115 c.p.c.
dedotto come norma violata per l’erronea applicazione delle regole sulla non contestazione.
art. 116 c.p.c.
dedotto come norma violata per l’erroneo apprezzamento del materiale probatorio e per l’attribuzione di valore confessorio a scritti difensivi.
art. 132 c.p.c.
invocato nel secondo motivo, poi assorbito, per censurare il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 183, comma sesto, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per affermare di avere tempestivamente reiterato il disconoscimento e la contestazione del rapporto.
art. 125 c.p.c.
richiamato dalla Corte per individuare gli atti processuali di parte nei quali possono eventualmente trovarsi ammissioni rilevanti.
art. 228 c.p.c.
richiamato per affermare che le ammissioni possono assumere valore di confessione giudiziale spontanea se rese con i requisiti di legge.
art. 229 c.p.c.
richiamato quale norma sulla confessione giudiziale spontanea, applicabile solo in presenza dei requisiti soggettivi e formali richiesti.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova sul credito azionato in via monitoria.
art. 2730 c.c.
richiamato per definire la confessione come dichiarazione di fatti sfavorevoli e favorevoli all’altra parte, necessitante di consapevolezza e volontà.
Massime di principio
- Le ammissioni contenute in scritti difensivi sottoscritti esclusivamente dal procuratore ad litem non hanno efficacia di confessione giudiziale, ma costituiscono soltanto elementi indiziari liberamente apprezzabili dal giudice.
- Per attribuire valore confessorio a dichiarazioni contenute in un atto processuale occorre accertare se l’atto sia sottoscritto personalmente dalla parte e se sussista l’animus confitendi, cioè la consapevole volontà di ammettere fatti a sé sfavorevoli.
- Il giudice di merito incorre in violazione di legge se presume la confessione giudiziale senza verificare i presupposti soggettivi e formali richiesti dalla disciplina codicistica.
- Nelle azioni monitorie e nell’opposizione a decreto ingiuntivo il credito deve essere provato secondo le ordinarie regole sull’onere della prova; una lettura delle difese della parte come acquiescenza non può sostituire l’accertamento della fonte contrattuale e della prova del rapporto.
- Un mero errore materiale nella indicazione del notaio nella procura speciale non determina di per sé l’inammissibilità del controricorso, quando la fonte del potere rappresentativo sia comunque chiaramente individuabile dagli atti prodotti.
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