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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una dichiarazione rettificativa e una domanda di rimborso per l'anno 1993, sostenendo di aver versato l'imposta sostitutiva sui titoli industriali con aliquota dello 0,25% anziché dello 0,10% prevista dalla legge. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che, non avendo l'Amministrazione rettificato la dichiarazione entro i termini, il diritto al rimborso si fosse consolidato. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che per il 1993 non esisteva alcun obbligo dell'Ufficio di rettificare la dichiarazione integrativa e che l'inerzia dell'Amministrazione non rendeva automaticamente fondato il credito di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà esaminare nel merito se il rimborso sia effettivamente dovuto, senza considerare decisiva la mancata attività di rettifica o verifica dell'Ufficio.

Norme richiamate

  • Legge n. 77 del 1983, art. 9

    La disposizione è stata richiamata come base normativa dell'aliquota che la società riteneva corretta per l'imposta sostitutiva sui titoli industriali.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8

    termine per la dichiarazione integrativa valevole soltanto in caso di rettifica "a favore del fisco"

    Nel regime anteriore al D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione integrativa favorevole al contribuente poteva essere presentata senza limiti temporali specifici, salvo il sopravvenire di decadenze o l'esaurimento del rapporto tributario.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'onere di presentare una dichiarazione integrativa anche per l'ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto

    La norma non era applicabile all'anno d'imposta 1993; pertanto, per quel periodo, non poteva fondare un obbligo dell'Ufficio di rettificare la dichiarazione integrativa.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    La domanda di rimborso non impone all'Amministrazione finanziaria un obbligo di svolgere accertamenti o rettifiche; la mancata verifica dell'Ufficio non determina, da sola, il consolidamento del diritto al rimborso.

  • Art. 2697 del codice civile

    È stato richiamato in relazione all'onere della prova, che resta a carico del contribuente quanto alla fondatezza del credito richiesto a rimborso.

Massime di principio

  • La mancata rettifica o verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria non rende automaticamente dovuto il rimborso richiesto dal contribuente.
  • In una domanda di rimborso, il contribuente deve dimostrare nel merito l'esistenza, l'ammontare e la legittimità del credito; il giudice deve esaminare tali elementi anche se l'Ufficio non ha svolto attività accertativa.
  • Per individuare i termini e le modalità di emendabilità della dichiarazione occorre applicare la disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato, senza applicare retroattivamente norme successive.
  • Nel regime anteriore al D.P.R. n. 322 del 1998, la dichiarazione poteva essere emendata a favore del contribuente, salvo il limite dell'intervenuta decadenza o dell'esaurimento del rapporto tributario.
  • La presentazione di una dichiarazione rettificativa e di una richiesta di rimborso non determina, da sola, il riconoscimento del credito: l'Amministrazione può contestarlo e il giudice deve valutarne la fondatezza sostanziale.

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