Cassazione Penale, Sentenza n. 30571/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme presenti su due conti correnti (uno intestato a lei e uno alla Studio Pai s.r.l.s.). Sostiene che le somme presenti sul conto intestato alla Luppino non potevano derivare dal reato, essendo entrate nel suo patrimonio in epoca successiva sia alla commissione del reato sia al suo accertamento, e derivanti da attività lecita (incarico di procuratrice e vendita di un appartamento). Denuncia altresì la mancata ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza da parte di un difensore.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla questione procedurale relativa all'avviso d'udienza il Collegio ritiene la nullità sanata dal deposito della memoria e dalle repliche, con accertamento che la parte si è avvalsa delle facoltà difensive. Nel merito la Corte richiama il principio consolidato (Sezioni Unite) secondo cui la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato va qualificata come confisca diretta, in ragione della natura fungibile del denaro; pertanto non ostano alla confisca le allegazioni o la prova dell'origine lecita di una specifica somma. Conseguentemente il ricorso viene respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di €1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali al contenuto del motivo in cassazione; il ricorso era formulato nei limiti previsti da questa disposizione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma emergenziale richiamata per il deposito delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale e la gestione dei termini/attività processuali in procedure straordinarie
art. 183, comma 1, lett. a) e lett. b), cod. proc. pen.
Riferimento alle facoltà difensive e agli effetti della mancata deduzione dell'interesse alla discussione orale; il deposito di memorie ha sanato la nullità intermedia
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che consente la condanna per spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021
Principio delle Sezioni Unite: la confisca del denaro rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato è confisca diretta a causa della fungibilità del denaro; l'eventuale prova dell'origine lecita delle somme specifiche non impedisce la confisca diretta
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè)
Riferimento al regime delle nullità intermedie e alla possibilità di sanatoria mediante esercizio di facoltà difensive
Massime di principio
- In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quando il denaro è rinvenuto nel patrimonio dell'autore del reato prevale la qualificazione come confisca diretta per la natura fungibile del denaro; la prova dell'origine lecita di una specifica somma non è di per sé ostativa alla confisca
- Per contrastare efficacemente un sequestro finalizzato alla confisca diretta occorre agire sulla sfera probatoria più ampia: non basta dimostrare che una specifica somma sia stata reintegrata o sia posteriormente entrata nel patrimonio, occorre altresì mostrare, con fonti e modalità persuasive, l'inesistenza del profilo di accrescimento patrimoniale complessivo riconducibile al reato
- Le questioni processuali attinenti a nullità a regime intermedio possono essere sanate dall'esercizio di facoltà difensive (deposito di memorie, repliche); la mancata ricezione di un avviso d'udienza può risultare irrilevante se la parte ha comunque partecipato all'attività mediante atti successivi
- L'appello o le impugnazioni possono essere ritenute inammissibili per difetto di legittimazione se riguardano conti o posizioni patrimoniali intestate a terzi (es. società) rispetto alla titolarità del rapporto impugnatorio
- In caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a un contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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