Sentenza n. 994/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 460/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 07/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 460/2024 del Tribunale di Rimini
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito e, nonostante la notificazione e la definitività esecutiva del decreto, è rimasto inadempiente. La domanda è stata proposta ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo le somme eventualmente già corrisposte, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario se non ancora pagate, nonché le spese del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della parte ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 300 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata quale base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato o ad altro provvedimento esecutivo del giudice ordinario.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà costituisce il titolo esecutivo rispetto al quale è stata chiesta l'ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è richiamato nella vicenda processuale attraverso la notificazione del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un decreto ingiuntivo del giudice ordinario munito di esecutorietà legittima il creditore ad agire davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 114 c.p.a., purché il titolo sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo esecutivo, tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte e delle spese già liquidate nel precedente giudizio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato, individuandone i poteri e il termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia dell'amministrazione soccombente giustifica la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
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