Cassazione Civile, Ordinanza n. 11446/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmini)
La controversia
Nel contesto di un edificio condominiale, un soggetto che aveva partecipato all’assemblea dei condòmini si era impegnato a proprie spese a rimuovere le cause delle infiltrazioni d’acqua nei garage e nei locali di pertinenza dei singoli appartamenti. Poiché i lavori non erano stati adeguatamente eseguiti, alcuni condòmini avevano chiesto accertamento tecnico preventivo e poi avevano convenuto il soggetto in giudizio; il Tribunale, espletata CTU e assunta prova testimoniale, aveva accolto la domanda e lo aveva condannato al pagamento di una somma complessiva, ripartita tra i condòmini e in parte attribuita direttamente al condominio. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione il soccombente ha proposto cinque motivi: 1) ha sostenuto che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere perfezionato un accordo vincolante, poiché egli non era costruttore né venditore del fabbricato e aveva prestato solo una disponibilità a tentare alcuni interventi, non un’obbligazione a eliminare i vizi; 2) ha dedotto che, dalle comunicazioni prodotte, si sarebbe dovuto desumere un mero impegno a tentare soluzioni e che la volontà negoziale avrebbe dovuto essere interpretata nel senso meno gravoso; 3) ha censurato la motivazione della sentenza d’appello in relazione alla CTU, assumendo travisamento dello stato dei luoghi e apoditticità delle valutazioni tecniche; 4) ha contestato la valutazione delle prove testimoniali e l’irrilevanza attribuita al fatto che in un condominio vicino un problema analogo sarebbe stato risolto con una spesa molto inferiore; 5) ha censurato il diniego della chiamata in causa di terzi ritenuti non pertinenti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi: ha rilevato, per i primi quattro, la commistione di censure eterogenee, l’assenza di specificità e, in parte, la richiesta di una nuova valutazione del merito; ha inoltre ribadito che la dichiarazione di impegno sottoscritta nel verbale assembleare non è promessa unilaterale ma forma semplificata di conclusione contrattuale ex art. 1333 c.c., e che il criterio dell’art. 1371 c.c. opera solo se la volontà sia oscura. Quanto al quinto motivo, ha affermato che la chiamata in causa di terzi è rimessa al potere discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio non è censurabile con appello o ricorso per cassazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo inammissibili o comunque infondati tutti e cinque i motivi. Ha confermato la sentenza d’appello che aveva riconosciuto l’esistenza di un vincolo obbligatorio assunto dal ricorrente in assemblea e la sua responsabilità per l’inadempimento degli interventi promessi. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
i motivi che mescolano in modo promiscuo violazione di legge, nullità e vizio motivazionale sono inammissibili; la censura deve essere specifica e coerente con il vizio denunciato
art. 113 c.p.c.
richiamato come parametro di censura, ma le doglianze sono state ritenute inconferenti o meramente assertive
art. 1326 c.c.
invocato dal ricorrente per negare il perfezionamento dell’accordo, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e comunque infondata
art. 1333 c.c.
la sottoscrizione del verbale assembleare con dichiarazione di impegno integra una forma semplificata di conclusione contrattuale con obbligazioni a carico del solo proponente
art. 1137 c.c.
richiamato in modo inconferente, poiché la controversia non riguardava l’impugnazione di una delibera condominiale
art. 1371 c.c.
il criterio dell’interpretazione meno gravosa può operare solo se la dichiarazione risulti oscura o ambigua; se il senso letterale è chiaro, prevale la ricostruzione letterale
art. 115 c.p.c.
richiamato a supporto di censure sulla valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che si trattava di richiesta di rivalutazione del merito
art. 269 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo in tema di chiamata in causa di terzi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 106 c.p.c.
richiamato in relazione alla chiamata in causa, ma il relativo potere è discrezionale e non sindacabile nei termini prospettati
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La dichiarazione con cui un soggetto, in sede assembleare o in altra forma scritta semplificata, assume l’impegno a eseguire determinati lavori può integrare un vincolo contrattuale ex art. 1333 c.c., quando presenti i requisiti di una conclusione negoziale unilaterale perfezionata.
- La qualificazione del contenuto dell’impegno dipende anzitutto dal senso letterale delle espressioni utilizzate; il criterio sussidiario dell’interpretazione meno gravosa si applica solo se il testo sia effettivamente ambiguo o oscuro.
- In sede di legittimità non è consentito cumulare in modo promiscuo censure eterogenee di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale in un unico motivo, perché ciò comporta inammissibilità.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o della consulenza tecnica, quando il giudice di merito abbia reso una motivazione logicamente coerente e non apparente.
- La facoltà di chiamare in causa terzi è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; il suo mancato esercizio, se non ritenuto necessario, non è di regola censurabile con ricorso per cassazione.
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