Sentenza del 22/03/2021 n. 391 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Trust - sostituzione di trustee - effetto traslativo - non sussiste - applicazione dei tributi sui trasferimenti in misura fissa - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia aveva emesso avviso di liquidazione per imposte ipotecarie, catastali e di bollo su un atto notarile del 22/03/2014 con il quale è avvenuta la sostituzione del trustee (da C.E. a C.C.). L'Amministrazione riteneva che il trasferimento del trustee costituisse un trasferimento di diritti su immobili imponibile in misura proporzionale (imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura proporzionale). Il resistente contestava l'avviso sostenendo che la costituzione del trust determina solo una segregazione del patrimonio (vincolo di destinazione) senza effetto traslativo della proprietà e che, pertanto, la sostituzione del trustee non determina un trasferimento imponibile proporzionale ma rientra nella tassazione in misura fissa prevista per atti meramente formali o di amministrazione fiduciaria.
La decisione
La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso del resistente. Ha ritenuto che la costituzione del trust realizzi solo una segregazione del patrimonio con obbligo fiduciario di amministrazione a carico del trustee e non un effetto traslativo a favore dei beneficiari fino al termine del trust. Conseguentemente l'atto di sostituzione del trustee non determina un trasferimento effettivo di ricchezza e non può essere assoggettato alle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. L'appello dell'Agenzia è stato dichiarato infondato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
decreto legislativo 347/1990
art. 10 e art. 1 (tariffa, parte I)
L'Agenzia invocava queste norme per applicare le imposte ipocatastali in misura proporzionale al trasferimento derivante dalla sostituzione del trustee; la Commissione ha ritenuto che, in assenza di effettivo trasferimento di proprietà o attribuzione patrimoniale stabile, non ricorra il presupposto per la tassazione proporzionale prevista da tali disposizioni.
art. 2 co. 47, decreto legge 262/2006 conv. in legge 286/2006
La norma definisce il vincolo di destinazione in tema di trust; l'Agenzia sosteneva che il trust fosse assorbito nella disciplina delle imposte di successione e donazione. La Commissione ha invece confermato che il vincolo di destinazione non implica automaticamente un nuovo evento impositivo proporzionale al momento della sostituzione del trustee.
decreto legislativo 346/1990
Riferimento alla disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni: la Commissione richiamata sostiene che l'imposta di successione/donazione può gravare solo se si realizza un'effettiva attribuzione patrimoniale (es. attribuzione finale ai beneficiari), mentre gli atti strumentali e di costituzione del trust non producono tale effetto tassabile.
Cassazione, sentenza n. 19167/2019
La Suprema Corte ha affermato che la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto impositivo aggiuntivo; per applicare imposte di donazione o imposte proporzionali ipocatastali è necessario un trasferimento effettivo e stabile di ricchezza, che nel trust si realizza solo con l'attribuzione finale ai beneficiari.
Massime di principio
- La costituzione del trust determina di norma una segregazione del patrimonio e un vincolo di destinazione senza immediato effetto traslativo della proprietà ai beneficiari; dunque atti interni come la sostituzione del trustee non costituiscono automaticamente trasferimenti imponibili in misura proporzionale.
- Le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sono dovute quando si verifica un trasferimento effettivo di diritti reali o un'attribuzione patrimoniale stabile; in assenza di tale trasferimento, possono applicarsi imposte in misura fissa.
- Occorre valutare la sostanza economica dell'atto: se la sostituzione del trustee è meramente amministrativa e non comporta modifica della titolarità sostanziale dei diritti, non scatta la tassazione proporzionale; se invece l'operazione comporta trasferimento di proprietà o di benefici patrimoniali, la tassazione proporzionale può essere dovuta.
- Per difendersi da contestazioni è utile documentare la continuità del vincolo di destinazione e l'assenza di attribuzioni di benefici immediati ai beneficiari; atti notarili e clausole che dimostrano la natura fiduciaria e non traslativa aiutano a ottenere la qualificazione fiscale corretta.
- In caso di dubbi sulla qualificazione fiscale di operazioni collegate al trust (sostituzione trustee, trasferimenti interni, attribuzioni anticipate), è prudente ottenere pareri notarili o consulenze fiscali e valutare eventualmente interpelli o istanze di ruling per ridurre il rischio di contestazioni.
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