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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale 24 novembre 2025 n. 2, notificata l’11 dicembre successivo, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere edilizie realizzate abusivamente presso i locali al piano seminterrato (piano terra su Via Catania) del Condominio “G. Meli” (individuato in catasto al foglio di mappa 4, part. 194).

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate presso locali al piano seminterrato di un condominio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere edilizie ritenute abusive. Il Comune intimato non si è costituito e non ha depositato il provvedimento impugnato né gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso, quelli in esso richiamati e quelli ritenuti utili per la decisione. L'ordinanza non esamina nel merito i vizi dedotti, disponendo un incombente istruttorio in vista dell'udienza di merito.

La decisione

Il TAR ha disposto che l'Amministrazione depositi, entro il termine previsto dalla legge e in vista dell'udienza di merito dell'11 giugno 2026, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli richiamati nel provvedimento e ogni altro atto utile alla decisione. Il Collegio ha precisato che l'espressione "utili al giudizio" comprende qualsiasi atto suscettibile di influire sulla decisione della controversia, anche ai fini della verifica dell'eventuale applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L'ordinanza è quindi interlocutoria e non decide la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione deve depositare entro il termine stabilito per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    L'Amministrazione costituita o intimata è tenuta a mettere a disposizione del giudizio il provvedimento impugnato e il complesso documentale rilevante per la sua adozione e decisione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti.

    Il giudice può ordinare all'Amministrazione il deposito degli atti e documenti dovuti quando essa non vi provveda spontaneamente.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti necessari per valutare l'eventuale applicabilità della regola sui vizi formali o procedimentali non invalidanti.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione non deposita il provvedimento impugnato e gli atti posti a fondamento della sua adozione, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione documentale ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., in relazione all'obbligo previsto dall'art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L'obbligo di depositare gli atti "utili al giudizio" comprende ogni documento suscettibile di incidere sulla decisione della controversia, inclusa la documentazione necessaria per valutare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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