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Ordinanza

Ordinanza n. 810/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 628/2024, del giorno 24.04.2024, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202501872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, azionato mediante giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova della notificazione della sentenza presso la sede reale dell'amministrazione. Tale documentazione è necessaria per verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, onerandola di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione comprovante la notificazione della sentenza all'effettiva sede dell'amministrazione. Il deposito deve avvenire in formato eml, ritenuto tecnicamente idoneo a consentire la lettura e la verifica del messaggio PEC inviato al destinatario. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza all'incombente potrà costituire fonte di argomenti di prova. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 24 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stata adottata l'ordinanza istruttoria.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo presso la sede dell'amministrazione, la cui osservanza deve essere verificata prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 64 c.p.a.

    Consente al giudice di desumere argomenti di prova dalla mancata ottemperanza della parte a un ordine istruttorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso nei confronti di un'amministrazione, deve essere verificabile la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione, al fine di accertare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Quando la prova della notificazione via PEC è necessaria per verificare la procedibilità o tempestività del giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare il deposito del messaggio PEC in formato eml, idoneo a consentire la verifica tecnica dell'atto inviato e del destinatario.
  • La mancata esecuzione di un incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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