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Sentenza

Sentenza n. 7740/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 13/12/2022, n. 172, pubblicato sul B.U.R. n. 151 del 14/12/2022, e dei relativi allegati; - della Nota della Regione Veneto 24/11/2022, prot. n. 54483/2022; - della Nota di Azienda Zero 7/12/2022, prot. n. 34255; - degli atti e delle note degli Enti della Regione e di quelli del Servizio Sanitario Regionale presupposti al predetto atto; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6.07.2022, pubblicato in G.U.R.I in data 15.09.2022, e delle tabelle allegate che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato Decreto; - del decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I. del 26.10.2022; - di ogni altro provvedimento comunque presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.11.2023: - del Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023 avente ad oggetto “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle retti-fiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR”; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali come indicati nell'epigrafe del ricorso principale, eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità dell'art. 18 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 in relazione agli artt. art. 2, 3, 23, 32, 41, 42, 53, 77, 97 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 18 del D.L. 115/2022 e dell'art. 9 ter, comma 8, 9 e 9 bis del D.L. 78/2015 con la Direttiva 2014/24/UE, con l'art. 2 del protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberà fondamentali (CEDU), artt. 28, 30, 34, 36, 49, 168, 169 del TFUE; nonché con gli artt. 16 e 52 della Carta dei di-ritti Fondamentali dell'Unione Europea e l'art. 1 del protocollo 1 al-la CEDU;

Giustizia amministrativa202303752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e statali di ripartizione e determinazione degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Veneto del 13 dicembre 2022, le note regionali e di Azienda Zero, gli atti presupposti degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, relativi alla determinazione e ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto regionale n. 101 del 20 luglio 2023, concernente la ripartizione tra le aziende fornitrici degli oneri di ripiano e il recepimento delle rettifiche per errori materiali. La ricorrente ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.l. 115/2022 e dell'art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, del d.l. 78/2015, nonché questioni pregiudiziali europee relative alla compatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione europea e con la CEDU. Prima dell'udienza di discussione, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a causa della sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione; la rinuncia è stata regolarmente notificata alle parti intimate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'estinzione del giudizio, definendo sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, in ragione della rinuncia al ricorso formulata dalla parte ricorrente e della sopravvenuta carenza di interesse. Non sono state esaminate nel merito le censure contro gli atti regionali e ministeriali, né le prospettate questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Disposizione della cui legittimità costituzionale la ricorrente ha prospettato la questione; non esaminata per l'estinzione del giudizio.

  • art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Disciplina posta a fondamento degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici; le relative censure non sono state esaminate per l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, regolarmente notificata alle parti intimate, unita alla sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione, giustifica la dichiarazione di estinzione del giudizio, senza esame del merito delle censure dedotte.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia prima della decisione di merito, le eventuali questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea prospettate dalla parte restano assorbite e non vengono esaminate.
  • In caso di estinzione del giudizio determinata dalla rinuncia del ricorrente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti in ragione dell'andamento e dell'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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