Sentenza n. 2571/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla patologia contratta dal militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR e la condanna del Ministero della difesa al risarcimento di euro 2.700.000 per la malattia diagnosticata dopo la partecipazione alla missione IFOR in Bosnia. Ha dedotto l’erroneità della sentenza, carenza, insufficienza e apoditticità della motivazione, violazione dell’art. 115 c.p.c., della disciplina in materia di vittime del dovere e rischio tipizzato, degli artt. 32 Cost., 2087 e 2043 c.c., dell’art. 40, comma 2, c.p., dell’art. 2050 c.c., nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, manifesta ingiustizia e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio e dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere integrasse una confessione stragiudiziale dell’amministrazione e dimostrasse il nesso causale; che il Ministero non avesse adottato misure idonee a proteggere il personale dall’esposizione all’uranio impoverito e ad altri agenti inquinanti o patogeni; che il rinvenimento nell’organismo di nanoparticelle in quantità superiore rispetto ai soggetti sani e alla popolazione italiana provasse la concretizzazione del rischio tipizzato; e che la nocività del contesto ambientale fosse indiscutibile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha chiarito che la domanda risarcitoria per danni alla salute correlati all’attività lavorativa si fonda sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. Il lavoratore deve allegare e provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra ambiente e patologia; la responsabilità datoriale non è oggettiva e l’amministrazione può liberarsene dimostrando l’adempimento dell’obbligo di sicurezza mediante l’adozione delle misure esigibili secondo le conoscenze scientifiche e tecniche del momento. Ai fini risarcitori, inoltre, il nesso causale deve essere provato dal lavoratore secondo il criterio del più probabile che non, ferma l’applicazione del principio di equivalenza delle cause e la sufficienza della concausa lavorativa, salvo cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento. Il giudice ha distinto tale regime da quello previsto per l’equo indennizzo e per le provvidenze spettanti alle vittime del dovere: in questi ultimi casi opera la presunzione relativa collegata al servizio svolto in particolari condizioni ambientali od operative e alla natura tumorale della patologia, mentre nella domanda risarcitoria il nesso deve essere accertato in concreto, senza automatica efficacia vincolante del riconoscimento amministrativo. La verificazione disposta in primo grado aveva escluso il nesso causale, valorizzando soprattutto il breve intervallo tra la missione e l’insorgenza della malattia e ritenendo verosimile che la patologia fosse già presente in fase preclinica al momento della partenza. Le conclusioni del verificatore non sono state specificamente confutate e sono risultate immuni da vizi logici o metodologici. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e delle provvidenze per vittime del dovere non è stato ritenuto contraddittorio con l’esito della verificazione, poiché i due accertamenti operano su piani e con presupposti probatori diversi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e dell’esistenza di orientamenti diversi sulle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute derivanti dall’attività lavorativa ha natura contrattuale; il lavoratore deve provare danno, nocività dell’ambiente e nesso causale, mentre il datore può dimostrare l’assenza di imputabilità mediante la prova dell’adozione delle misure di sicurezza esigibili.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi di protezione previsti dall’art. 2087 c.c., concorrendo a fondare la natura contrattuale della responsabilità datoriale.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale derivante dalla violazione degli obblighi di sicurezza, il lavoratore deve provare l’inadempimento rilevante nei suoi elementi costitutivi e il datore può liberarsi provando che l’inadempimento o il danno siano dipesi da causa a lui non imputabile.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina, insieme alle altre disposizioni richiamate, il riconoscimento dell’equo indennizzo e opera in un regime probatorio distinto da quello dell’azione risarcitoria.
art. 603 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Concorre a disciplinare il riconoscimento delle provvidenze connesse alle cause di servizio, rispetto alle quali il nesso può essere assistito dalla presunzione prevista per i servizi svolti in particolari condizioni.
artt. 1078 e ss. d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Per le provvidenze a favore delle vittime del dovere o soggetti equiparati, il dipendente deve dimostrare il servizio svolto in particolari condizioni ambientali od operative, l’aumento del rischio di malattia e la natura tumorale della patologia; in presenza di tali presupposti opera una presunzione relativa, superabile mediante prova di una specifica genesi extra-lavorativa.
art. 41 c.p.
Il principio di equivalenza delle cause è applicabile anche in ambito risarcitorio amministrativo: è sufficiente che il fatto di servizio costituisca una concausa della patologia, salvo l’intervento di una causa sopravvenuta autonoma e sufficiente.
art. 2043 c.c.
È stato invocato dall’appellante quale fondamento della responsabilità aquiliana, ma la decisione ha ricondotto la responsabilità datoriale per danni alla salute al diverso schema della responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.
art. 2050 c.c.
È stato richiamato dall’appellante, ma non ha condotto all’accoglimento della domanda risarcitoria, non essendo stata provata la genesi lavorativa della patologia secondo il criterio richiesto.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’appellante in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto dal giudice.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nell’azione risarcitoria proposta dal dipendente pubblico per danni alla salute derivanti dall’esposizione a rischi lavorativi, la responsabilità datoriale ha natura contrattuale ai sensi dell’art. 2087 c.c.; il dipendente deve provare il danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale tra esposizione e patologia, mentre l’amministrazione può liberarsi dimostrando di avere adottato tutte le misure di sicurezza esigibili secondo le regole cautelari e le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili.
- Ai fini del risarcimento del danno da malattia professionale o da esposizione lavorativa, il nesso causale deve essere accertato secondo il criterio della probabilità relativa, ossia del più probabile che non. In applicazione del principio di equivalenza delle cause, è sufficiente che il fatto di servizio costituisca una concausa della patologia, salvo che una causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinarla.
- Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio e delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere o ai soggetti equiparati non prova automaticamente il nesso causale richiesto per l’azione risarcitoria, poiché tali provvidenze sono soggette a un regime probatorio speciale e possono beneficiare di una presunzione relativa.
- La presunzione relativa prevista per il riconoscimento delle provvidenze connesse alle vittime del dovere non si applica all’azione risarcitoria: in quest’ultima il nesso tra servizio e patologia deve essere accertato concretamente dal giudice, anche mediante verificazione, senza che l’ausiliario sia vincolato dalle conclusioni del comitato amministrativo che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.
- Una verificazione che escluda il nesso causale sulla base di argomentazioni scientifiche, logiche e metodologiche non specificamente confutate dalla parte interessata è idonea a fondare il rigetto della domanda risarcitoria, anche quando l’amministrazione abbia precedentemente riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio ai fini indennitari.
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