Sentenza n. 1011/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5598/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 26.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 615/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 annui, per tre annualità, per complessivi € 1.500,00, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare la prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 era decorso inutilmente e non risultava provato l'adempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante attribuzione del beneficio economico riconosciuto e pagamento delle spese dovute, imponendo il deposito della documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà intervenire entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche dopo l'insediamento del commissario, ed è soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La relativa liquidazione sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, quale misura compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 1 c.p.a.
È richiamato a fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la penalità di mora.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il giudice ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente all'obbligo amministrativo di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
- Quando l'amministrazione non fornisce la prova dell'adempimento di un giudicato e sono decorsi i termini dilatori previsti per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo il suo intervento subordinatamente all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli tutti gli atti finanziari e amministrativi necessari al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, cessare con l'adempimento spontaneo anche dopo l'insediamento del commissario e prevedere un tetto massimo, necessario a evitare che la misura perda la funzione compulsiva e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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