Sentenza n. 1619/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di somme, alla consegna di cedolini e al pagamento delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1717/2025 del Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Azienda Ospedaliera Papardo al pagamento in favore di uno dei ricorrenti di euro 39.403,61, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria senza cumulo, nonché alla consegna dei cedolini della tredicesima mensilità relativi agli anni 2009-2016 e al pagamento delle spese del giudizio monitorio, da corrispondere direttamente al difensore antistatario. L'amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la rinuncia non era stata ritualmente formulata ai sensi dell'art. 84, comma 1, c.p.a., perché non notificata alla parte intimata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale consentiva di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza instaurato dai ricorrenti.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia agli atti deve essere ritualmente formulata e notificata alla parte intimata; in mancanza, la rinuncia è irrituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche una rinuncia irrituale può consentire al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo non è ritualmente perfezionata se l'atto non è notificato alla parte intimata secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 1, c.p.a.
- La rinuncia irrituale, pur non producendo gli effetti propri della rinuncia rituale, può essere valutata dal giudice quale elemento da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando dagli atti emerga la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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