Sentenza del 17/05/2017 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Impugnazioni - Appello - Indicazione di specifici motivi - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la specificità dei motivi è un requisito essenziale dell'appello. Un'impugnazione generica o meramente ripetitiva delle difese precedenti è inammissibile. Il principio è espresso da Cass. 23 ottobre 2001, n. 13012. Poiché il testo non descrive un caso concreto con l'esito processuale completo, il risultato applicabile è la dichiarazione di inammissibilità dell'appello privo di motivi specifici.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità dell'appello tributario. L'appellante deve indicare motivi specifici, direttamente riferiti alla sentenza della Commissione tributaria provinciale impugnata. Non è sufficiente formulare doglianze generiche contro la decisione di primo grado né limitarsi a riproporre in modo pedissequo le difese già svolte contro l'atto impositivo originario.
Norme richiamate
Principio processuale della specificità dei motivi di appello
L'indicazione di specifici motivi d'impugnazione costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello e devono riguardare la pronuncia della Commissione tributaria provinciale e non l'atto impugnato.
L'appello deve criticare puntualmente la sentenza di primo grado, indicando gli errori di fatto o di diritto commessi dal giudice. La semplice riproposizione delle contestazioni rivolte all'atto impositivo non soddisfa tale requisito.
Cassazione civile, 23 ottobre 2001, n. 13012
È inammissibile l'appello che contenga una "generica doglianza" circa la decisione di primo grado o la pedissequa riproposizione delle precedenti difese.
L'impugnazione deve essere concreta e argomentata; in mancanza, il giudice può dichiararla inammissibile senza esaminare nel merito le contestazioni.
Massime di principio
- Un atto di appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, non soltanto con l'atto amministrativo o con le difese già svolte in primo grado.
- La riproposizione integrale o quasi integrale delle difese precedenti non è sufficiente se non evidenzia quali statuizioni della sentenza siano errate e per quali ragioni.
- Per evitare l'inammissibilità, ogni motivo dovrebbe individuare la parte della sentenza contestata, l'errore attribuito al giudice e la richiesta di riforma.
- Le doglianze generiche, prive di un'effettiva critica alla decisione di primo grado, possono impedire l'esame del merito dell'appello.
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