Cassazione Civile, Ordinanza n. 36738/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (opponente)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di opposizione a cartella esattoriale, definito in appello dal Tribunale di Roma con conferma della condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 152-bis disp. att. c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello avesse erroneamente riconosciuto all'amministrazione il diritto alle spese professionali anche se essa si era difesa in giudizio tramite un proprio funzionario e non mediante avvocato. Secondo il ricorrente, in tale ipotesi non sarebbe liquidabile un compenso professionale, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha cassato la sentenza impugnata perché contrastante con l'orientamento consolidato secondo cui, quando la pubblica amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario appositamente delegato, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento degli onorari professionali previsti per gli avvocati, difettando nel funzionario le qualità professionali richieste; è invece possibile solo il rimborso delle spese vive concretamente sostenute e risultanti da apposita nota. La Corte ha inoltre escluso la pertinenza del richiamo all'art. 152-bis disp. att. c.p.c., norma riferita ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non espressiva di un principio generale estensibile ad altri giudizi. La causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese non può comprendere onorari professionali in favore della pubblica amministrazione quando questa stia in giudizio tramite un proprio funzionario delegato; in tal caso sono rimborsabili solo le spese effettivamente sostenute e documentate.
art. 152-bis disp. att. c.p.c.
La disposizione è speciale e riferita alle controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; non è applicabile come principio generale ad altri tipi di controversie in cui la PA si difenda tramite propri funzionari.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge relativa alla regolazione delle spese.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione si difende in giudizio mediante un proprio funzionario delegato, la parte soccombente non può essere condannata al pagamento di compensi professionali parametrati agli onorari degli avvocati, perché mancano in capo al funzionario le qualità professionali corrispondenti.
- In tale ipotesi, la liquidazione a favore dell'amministrazione può riguardare solo le spese vive concretamente sostenute e specificamente documentate.
- La disciplina speciale che prevede la difesa in giudizio tramite funzionari per alcune controversie di lavoro non è estensibile analogicamente ad altri giudizi, salvo espressa previsione normativa.
- Il richiamo a norme speciali sulla difesa tecnica della pubblica amministrazione deve essere verificato in relazione al tipo di controversia, non potendo essere assunto come regola generale per la liquidazione delle spese.
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