Sentenza n. 324/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per la declaratoria della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Lamezia Terme rispetto alla richiesta di rimodulazione del “Progetto individuale per la persona disabile” ex art.14 L. 328/00 in favore del minore -OMISSIS-, formulata con pec dell’11 settembre 2024; e per il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del progetto di vita;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di rimodulazione del progetto individuale per la persona disabile e successiva istanza di prosecuzione della verifica dell'ottemperanza alla sentenza sul silenzio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva inizialmente impugnato il silenzio del Comune sulla richiesta, presentata via PEC l'11 settembre 2024, di rimodulazione del progetto individuale per la persona disabile previsto dall'art. 14 della legge n. 328/2000, chiedendo anche il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione del progetto di vita. Con precedente sentenza il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, riservando al rito ordinario la domanda risarcitoria. Nella successiva fase, instaurata a seguito dell'intervento del Commissario ad acta, la ricorrente ha sostenuto che il progetto sottoscritto il 5 marzo 2025 fosse soltanto una bozza, priva della proposta sanitaria, della previsione della terapia in acqua con educatore e dell'indicazione del budget progettuale, lamentando inoltre che l'assistenza educativa scolastica fosse stata ridotta a un'ora settimanale anziché dodici. Anche il progetto revisionato e sottoscritto il 28 gennaio 2026 è stato contestato, perché ritenuto privo di un effettivo budget di progetto e assimilabile a un verbale di monitoraggio, con indebita imputazione delle spese, comprese quelle terapeutiche, alla famiglia. Il Comune ha eccepito la tardività della memoria e dei documenti depositati il 5 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza della ricorrente, ritenendo non necessario esaminare l'eccezione di tardività sollevata dal Comune, poiché le doglianze erano comunque infondate e genericamente formulate. In particolare, ha rilevato che non era vero che tutte le spese fossero state poste a carico della famiglia: il progetto rimodulato, sottoscritto anche dalla ricorrente il 28 gennaio 2026, comprendeva il budget finanziario e prevedeva spese a carico dell'ente locale, come confermato dal Commissario ad acta. Ha quindi ritenuto che il Comune avesse correttamente ottemperato alla precedente sentenza sul silenzio e che il Commissario ad acta avesse esaurito il proprio incarico. Le spese della fase sono state compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Progetto individuale per la persona disabile
La disposizione costituisce il fondamento del progetto individuale in favore della persona con disabilità, oggetto della richiesta di rimodulazione.
art. 117, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della trattazione della controversia relativa all'ottemperanza alla precedente pronuncia sul silenzio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), regolamento (UE) 2016/679
Richiamato unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase di verifica dell'ottemperanza a una sentenza che abbia imposto all'amministrazione di provvedere, l'istanza del privato può essere respinta quando dagli atti e dalla relazione del commissario ad acta risulti che l'amministrazione abbia adottato il provvedimento richiesto e che questo sia stato sottoscritto dalle parti.
- Le contestazioni formulate contro il contenuto del provvedimento adottato in esecuzione del giudicato non possono condurre all'accoglimento dell'istanza di ottemperanza se risultano generiche e non comprovate dagli atti del procedimento.
- La contestazione secondo cui tutte le spese del progetto di vita sarebbero state poste a carico della famiglia è infondata quando il progetto sottoscritto preveda espressamente un budget finanziario e l'imputazione delle spese all'ente locale, circostanza confermata dal commissario ad acta.
- Il giudice può prescindere dall'esame di un'eccezione processuale, quale quella di tardività di una memoria, quando rilevi che le doglianze di merito sono comunque manifestamente infondate e generiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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